pertanto, “non essendo stata data la possibilità (a lei) di potersi pronunciare durante un interrogatorio in presenza del procuratore pubblico, e di poter notificare testi che avrebbero contribuito a chiarire la realtà di quanto accaduto – e quindi l’assoluta estraneità (…) alle accuse mossele (…)”, l’istanza si imporrebbe “(…) per riabilitare definitivamente la (sua) onorabilità (…)” (istanza di promozione dell’accusa 22/24.9.2003, p. 6). d. Delle osservazioni del procuratore pubblico e di PI 1 si dirà, se necessario, in diritto. in diritto 1. 1.1. In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv.