Con decisione 9.9.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine ad entrambi gli esposti, ritenuto che – con riferimento alle ipotesi accusatorie di furto, rispettivamente furto di poca entità – “(…) l’asserito valore della merce dichiarata per rubata (…)” e “(…) l’intervenuto recesso di querela per il presupposto reato di cui all’art. 139 cifra 1 CPS in combinazione con l’art. 172ter cifra 1 CPS (…)” imponevano di non doversi procedere [posto inoltre come “(…) anche nell’eventualità in cui non vi fosse stata desistenza ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 CPS la conclusione sarebbe stata la stessa visto le differenti versioni sui fatti, l’assenza di valide prove