{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-05-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-307_2005-05-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=61033&nX40_KEY=4922051&nTrefferzeile=5&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1497259181b62bd43a605aba63fc2b76"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.307"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 18.05.2005 60.2003.307"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 18.05.2005 60.2003.307"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 18.05.2005 60.2003.307"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. diffamazione. calunnia. ingiuria. denuncia mendace."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:47:55", "Checksum": "5e7839ea60adbfe128bd4bf7fdfb3074", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 18.05.2005 60.2003.307\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. diffamazione. calunnia. ingiuria. denuncia mendace.\n\n3.2.\nAl proposito, il magistrato inquirente ha ritenuto che “in diritto alla fattispecie risulta unicamente applicabile l’art. 303 cifra 2 CPS e non i reati di cui agli art. 173 segg. CPS” (decreto di non luogo a procedere 9.9.2003, p. 4).\nA torto. Qualora non siano dati gli elementi del reato di denuncia mendace, occorre nondimeno esaminare gli art. 173/177 CP, che presuppongono – diversamente dagli art. 303 e 174 CP (BSK StGB II – V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., n. 26 ss. ad art. 303 CP; BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 4 ad art. 174 CP) – unicamente dolo o dolo eventuale (A. DONATSCH / W. WOHLERS, op. cit., p. 374 s.; BSK StGB II – V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., n. 36 ad art. 303 CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, n. 124 ad art. 173 CP; B. CORBOZ, op. cit., volume II, n. 22 ad art. 303 CP): accusare qualcuno di aver commesso un reato può infatti, secondo le circostanze, costituire una lesione dell'onore (BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 18 ad art. 173 ss. CP; B. CORBOZ, op. cit., volume I, n. 6 ad art. 173 CP).\nIl procuratore pubblico – che ha negato seri indizi in relazione al reato di denuncia mendace – avrebbe quindi dovuto considerare la fattispecie dal profilo degli art. 173/177 CP, spiegando – nel rispetto del diritto di essere sentito, che impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinto a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (cfr., in merito all’obbligo di motivazione, decisione TF 1P.737/2004 del 31.3.2005; decisione TF 2P.113/1993 del 14.5.1993, pubblicata in RDAT n. 53/II – 1993; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 55 n. 22 ss.; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 260; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 796 ss.) – perché nel caso concreto dette disposizioni non sarebbero state applicabili, rispettivamente perché il fatto che PI 1 avesse accusato la qui istante di furto, sub. furto di poca entità non avrebbe costituito una lesione dell’onore.\nSi impone quindi – posto come i reati in questione non siano stati oggetto di inchiesta e di decisione da parte del procuratore pubblico e come di conseguenza questa Camera non possa esprimersi in merito, essendo autorità di ricorso (cfr. art. 284 CPP) – di rinviare gli atti al magistrato inquirente affinché si pronunci al proposito, ciò che permetterà all’istante di confrontarsi con le motivazioni della decisione e di valutare l’eventuale gravame, rispettivamente a questa Camera di esprimersi al proposito.\n4. IS 1 contesta infine la mancata apposizione dei sigilli sulla proprietà della defunta __________ __________ (istanza di promozione dell’accusa 22/24.9.2003, p. 5 s.): tale omissione (che fonda, se del caso, una questione di natura civile) non può tuttavia essere rimproverata a PI 1, come emerge dallo scritto __________ del delegato inventari e successioni del Comune di __________, __________ __________ [“In data __________, a seguito del decesso della sig.ra __________ __________, mi sono recato presso l’abitazione della defunta in via __________, mappale no. __________ di __________. Alla presenza dei signori __________ __________ (fratello gemello della defunta) e della moglie __________ __________, i quali erano in possesso della chiave dell’abitazione, ho effettuato il sopralluogo e le verifiche del caso. Non ho ritenuto di dover apporre i sigilli” (allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 7.8.2003, AI 7, inc. MP __________)]. Il procuratore pubblico – in assenza di querela – non poteva del resto confrontarsi con il reato di violazione di domicilio a’ sensi dell’art. 186 CP, per cui – anche sotto questo profilo – il decreto di non luogo a procedere appare corretto.\n5. Il gravame, per quanto ricevibile, è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese; non si assegnano ripetibili.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 184 ss. CPP, 173 ss. e 303 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L’istanza, per quanto ricevibile, è parzialmente accolta.\n§ Il decreto di non luogo a procedere 9.9.2003 emanato dal procuratore pubblico Marco Villa (NLP __________) è parzialmente annullato ai sensi dei considerandi.\n§§ Il procuratore pubblico completerà le informazioni preliminari e si pronuncerà sul seguito dell’azione penale.\n2.Non si prelevano tassa di giustizia e spese; non si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione:\n|\nterzi implicati |\nPI 1\n|\nPer la Camera dei ricorsi penali\nIl presidente La segretaria"}