{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-05-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-307_2005-05-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=61033&nX40_KEY=4922051&nTrefferzeile=5&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1497259181b62bd43a605aba63fc2b76"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.307"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 18.05.2005 60.2003.307"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 18.05.2005 60.2003.307"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 18.05.2005 60.2003.307"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. diffamazione. calunnia. ingiuria. denuncia mendace."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:47:55", "Checksum": "5e7839ea60adbfe128bd4bf7fdfb3074", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 18.05.2005 60.2003.307\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. diffamazione. calunnia. ingiuria. denuncia mendace.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nAlessandra Mondada, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 22/24.9.2003 presentata da\n|\n|\nIS 1, –, |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nil decreto di non luogo a procedere 9.9.2003 emanato dal procuratore pubblico Marco Villa nell’ambito del procedimento penale dipendente, tra l’altro, da sua denuncia/querela __________ nei confronti di PI 1, __________ (patr. da: avv. PA 2, __________), per titolo di diffamazione, sub. calunnia ed ingiuria; |\nrichiamate le osservazioni 30.9/1.10.2003 del magistrato inquirente e 9/10.10.2003 di PI 1, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. Il __________, in sede di interrogatorio di polizia, PI 1 ha sporto denuncia/querela penale nei confronti di ignoti e di IS 1 – collaboratrice domestica della cognata __________ __________ (nata __________, sorella gemella del marito), deceduta l’__________ – per titolo di furto, sub. furto di poca entità, affermando che il __________ quest’ultima, rispettivamente terzi in sua compagnia avrebbero sottratto dall’appartamento di __________ della defunta (almeno) una moneta d’oro, una bomboniera in porcellana, scarpine per bambini ed un bavaglino per bambini, per un valore complessivo di CHF 111.-- (verbale di interrogatorio __________, p. 3, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria __________, AI 7, inc. MP __________); con scritto __________ IS 1 – che, interrogata il __________, ha contestato gli addebiti, dicendo che si sarebbe trovata in loco unitamente a suoi parenti e conoscenti per procedere a lavori di pulizia (verbale di interrogatorio __________, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria __________, AI 7, inc. MP __________) – ha a sua volta querelato PI 1 per reati contro l’onore (AI 1, inc. MP __________).\nPI 1 ha di seguito ritirato la denuncia/querela, “(…) poiché abbiamo la convinzione che questa moneta sia stata rubata, ma che purtroppo, essendo un pezzo di piccole dimensioni, molto probabilmente non ci verrà mai più restituito” (verbale di interrogatorio __________ di PI 1, p. 1, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria __________, AI 7, inc. MP __________).\nb. Con decisione 9.9.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine ad entrambi gli esposti, ritenuto che – con riferimento alle ipotesi accusatorie di furto, rispettivamente furto di poca entità – “(…) l’asserito valore della merce dichiarata per rubata (…)” e “(…) l’intervenuto recesso di querela per il presupposto reato di cui all’art. 139 cifra 1 CPS in combinazione con l’art. 172ter cifra 1 CPS (…)” imponevano di non doversi procedere [posto inoltre come “(…) anche nell’eventualità in cui non vi fosse stata desistenza ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 CPS la conclusione sarebbe stata la stessa visto le differenti versioni sui fatti, l’assenza di valide prove neutre e quindi l’insufficienza di prove a carico della querelata” (decreto di non luogo a procedere 9.9.2003, p. 3)] e che – con riferimento alla querela della qui istante e premesso che alla fattispecie sarebbe stato applicabile solo l’art. 303 cifra 2 CP (e non gli art. 173 ss. CP) – “non è contestabile che da un punto di vista oggettivo la querela presentata (da PI 1) in Polizia il __________ adempia le condizioni di legge di cui a predetta norma”, che “ciò non può invece essere detto in merito ai presupposti soggettivi dell’art. 303 cifra 2 CPS”, che “visto la fattispecie (in particolare la presenza della qui denunciante presso il domicilio della defunta assieme ad altre tre persone, il loro agire e comportamento nonché la constatata assenza di alcuni oggetti) non può infatti essere minimamente sostenuto come PI 1, inoltrando tale sua querela, avesse voluto intenzionalmente denunciare IS 1 di un fatto di cui la sapeva con certezza innocente” e che “la querela, come tale, e i successivi accertamenti di Polizia, visto i fatti così come raccontati, si giustificavano di per sé” (decreto di non luogo a procedere 9.9.2003, p. 4).\nc. Con tempestiva istanza IS 1 chiede di promuovere l’accusa nei confronti di PI 1 per titolo di diffamazione, calunnia, ingiuria e denuncia mendace, sostenendo che – riassunta la fattispecie – il magistrato inquirente non avrebbe accertato la qualità di parte civile della querelata (segnatamente verificando se essa fosse erede di __________ __________), la cui costituzione a’ sensi degli art. 69 ss. CPP nel procedimento per titolo di furto, sub. furto di poca entità sarebbe stata prematura ed infondata; contesta di seguito la mancata apposizione dei sigilli presso l’abitazione della defunta, fatto che le sarebbe di grave pregiudizio. Le asserzioni offensive e mendaci della querelata nei suoi confronti sarebbero prive di fondamento: pertanto, “non essendo stata data la possibilità (a lei) di potersi pronunciare durante un interrogatorio in presenza del procuratore pubblico, e di poter notificare testi che avrebbero contribuito a chiarire la realtà di quanto accaduto – e quindi l’assoluta estraneità (…) alle accuse mossele (…)”, l’istanza si imporrebbe “(…) per riabilitare definitivamente la (sua) onorabilità (…)” (istanza di promozione dell’accusa 22/24.9.2003, p. 6).\nd. Delle osservazioni del procuratore pubblico e di PI 1 si dirà, se necessario, in diritto.\nin diritto\n1. 1.1."}