contro un defunto (…)” (istanza di promozione dell’accusa 8/10.9.2003, p. 5). A loro giudizio “ritenere, come vuol far credere” la querelata che “(…) __________ __________ avrebbe autonomamente elaborato una simile macchinazione già nel __________ non è credibile”, siccome “oltre che con la logica e il buon senso, ciò è in contrasto con l’esito delle inchieste svolte dalle autorità __________, le quali notoriamente hanno evidenziato (posteriormente alle dichiarazioni di __________ PI 1) che __________ è stato causato non da un atto volontario, ma da una fatalità”, rilevando altresì che “risulta infine incredibile che __________ __________ in un’epoca in cui non aveva problemi (…) avesse