{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-10-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-290_2004-10-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=43012&nX40_KEY=4923700&nTrefferzeile=5&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "77a2031c471671b1fbbac49abc234cf7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.290"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 07.10.2004 60.2003.290"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 07.10.2004 60.2003.290"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 07.10.2004 60.2003.290"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. diffamazione e calunnia contro un defunto o uno scomparso."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:40:04", "Checksum": "635e2056798fb63cf5cd28fa2d140990", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 07.10.2004 60.2003.290\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. diffamazione e calunnia contro un defunto o uno scomparso.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nDaniela Rüegg, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 8/10.9.2003 presentata da\n|\n|\nIS 1 , IS 2 ,\n|\n|\n|\n|\nin relazione |\n|\n|\n|\nal decreto di non luogo a procedere 27.8.2003 emanato dal procuratore pubblico Fiorenza Bergomi nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla querela 27/28.6.2002 nei confronti di __________ __________ PI 1, __________, per titolo di calunnia contro un defunto o uno scomparso e diffamazione contro un defunto o uno scomparso; |\nrichiamate le osservazioni 22.9.2003 del procuratore pubblico, concludenti per la reiezione del gravame;\nletti ed esaminati gli atti;\nrilevato che __________ __________ PI 1 non ha presentato osservazioni;\nconsiderato\nin fatto\na. Con esposto 27/28.6.2002 __________ IS 1 e __________ IS 2, figli del defunto __________ __________ scomparso in un tragico incidente a __________, hanno, tra l’altro, sporto querela penale nei confronti di __________ __________ PI 1 (ndr: detta __________, cfr. AI 2, rapporto di complemento 27.6.2002, p. 1), per titolo di calunnia contro un defunto e diffamazione contro un defunto in relazione ad un articolo apparso sul settimanale “____________________” e ad alcune interviste da lei rilasciate, siccome, a loro giudizio, sarebbero affermazioni lesive dell’onore del defunto padre (cfr. querela penale 27/28.6.2002).\nb. Esperite le informazioni preliminari, con decisione 27.8.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla querela, rilevando che in relazione all’espressione “megalomane” l’ipotesi di reato di cui all’art. 175 cpv. 1 CP non è applicabile, essendo questo termine “(…) un giudizio di valore offensivo sussumibile all’art. 177 CP” (decreto di non luogo a procedere 27.8.2003, p. 2). Ha altresì esposto che “(…) riportare che un individuo nel corso di un viaggio in macchina di __________ anni prima aveva dichiarato che semmai avesse avuto dei problemi si sarebbe suicidato ____________________ non lo fa apparire, di fronte al lettore medio non prevenuto, una persona da disprezzare, trattandosi di un’esternazione priva di intenti criminosi se non quello di togliersi la vita”, rilevando, tra l’altro, che “in occasione del suo interrogatorio ella ha poi confermato quanto dichiarato ai media, soggiungendo trattarsi della verità ciò che depone ulteriormente a favore dell’assenza di dolo” (decreto di non luogo a procedere 27.8.2003, p. 2 e 3). Delle altre motivazioni si dirà, se indispensabile, in diritto.\nc. Con la presente tempestiva istanza __________ IS 1 e __________ IS 2 chiedono, in via principale, l’annullamento del decreto di non luogo a procedere 27.8.2003 e che venga promossa l’accusa nei confronti di __________ __________ PI 1 per titolo di calunnia contro un defunto o uno scomparso, subordinatamente diffamazione contro un defunto o uno scomparso; in via subordinata, l’annullamento del decreto impugnato e che venga ordinata la completazione delle informazioni preliminari, esponendo contestualmente i mezzi di prova da assumere (cfr. istanza di promozione dell’accusa 8/10.9.2003, p. 6 e 7).\nGli istanti dopo aver esposto i fatti, contestano le conclusioni cui è giunto il magistrato inquirente, asseverando sostanzialmente che “con le sue dichiarazioni alla stampa, ed in particolare con” le sue deposizioni rese in sede di polizia e dinanzi al procuratore pubblico, la querelata “(…) fa deliberatamente apparire il defunto come una persona senza scrupoli, che avrebbe scientemente ucciso delle persone innocenti non curandosene minimamente in quanto la sola cosa che gli importava era far parlare di sé” (istanza di promozione dell’accusa 8/10.9.2003, p. 3). Asseriscono pure che “(…) vi sono inoltre nell’incarto sufficienti elementi per promuovere l’accusa per il reato di calunnia contro un defunto (…)” (istanza di promozione dell’accusa 8/10.9.2003, p. 5). A loro giudizio “ritenere, come vuol far credere” la querelata che “(…) __________ __________ avrebbe autonomamente elaborato una simile macchinazione già nel __________ non è credibile”, siccome “oltre che con la logica e il buon senso, ciò è in contrasto con l’esito delle inchieste svolte dalle autorità __________, le quali notoriamente hanno evidenziato (posteriormente alle dichiarazioni di __________ PI 1) che __________ è stato causato non da un atto volontario, ma da una fatalità”, rilevando altresì che “risulta infine incredibile che __________ __________ in un’epoca in cui non aveva problemi (…) avesse già progettato il proprio suicidio schiantandosi su un __________ secondo modalità clamorose e, soprattutto, mai viste prima __________ __________” (istanza di promozione dell’accusa 8/10.9.2003, p. 5). Sostengono pure che la querelata “(…) non solo ha scientemente proferito affermazioni lesive dell’onore del defunto, ma le ha inventate di tutto punto e le ha proferito sapendo di dire il falso” (istanza di promozione dell’accusa 8/10.9.2003, p. 5). Espongono infine che “nella denegata ipotesi in cui questa Corte ritenga prematura la promozione dell’accusa, i qui istanti chiedono che al Procuratore pubblico venga ordinata la completazione delle informazioni preliminari (…) mediante l’acquisizione” di alcune prove (istanza di promozione dell’accusa 8/10.9.2003, p. 6). Delle altre motivazioni così come delle osservazioni del magistrato inquirente si dirà, laddove necessario, in seguito.\n1. 1.1."}