Detto questo, i documenti prodotti non sono sufficienti a concludere che l’istante ha effettivamente subito un danno a seguito dell’interruzione dello stage e del “(…) diffondersi nel Cantone Ticino della notizia dell’arresto (…) e dei capi d’accusa particolarente gravi alla base di tale detenzione” (istanza di indennità 5/8.9.2003, p. 4). Viste le ulteriori procedure pendenti nei suoi confronti ed in particolare la sua condanna del 24.6.1998 (AI 27), a mente di questa Camera - a prescindere da un eventuale nesso di causalità naturale - il suo arresto del 2.3.1997 e la conseguente interruzione dello stage appaiono inadeguati a provocare il prospettato danno patrimoniale.