Tuttavia, le circostanze da essa addotte devono essere idonee a stabilire in maniera sufficiente l’esistenza di un danno, che non deve apparire come una semplice possibilità (DTF 122 III 219). In concreto, i due verbali di colloquio, datati 20.8.1998 e 14.6.1999, unitamente agli attestati di carenza beni non sono di per sé idonei a provare l’esistenza di un danno attuale, rivendicato sotto forma di mancato guadagno, ritenuto che l’istante non dimostra di non aver trovato delle occupazioni negli anni successivi e che gli attestati di carenza beni ne sarebbero la conseguenza.