Per definizione, il danno giuridico consiste nella diminuzione involontaria della fortuna netta: esso può risultare dalla riduzione dell’attivo, dall’aumento del passivo o dal mancato guadagno (DTF 129 III 18), e dev’essere provato dall’istante. L’art. 42 cpv. 2 CO ha per scopo di alleggerire l’onere della prova che spetta alla parte danneggiata. Tuttavia, le circostanze da essa addotte devono essere idonee a stabilire in maniera sufficiente l’esistenza di un danno, che non deve apparire come una semplice possibilità (DTF 122 III 219).