3.4. A dimostrazione di un’ulteriore posta di danno, conseguente alle difficoltà a ritrovare una collocazione professionale, l’istante ha prodotto agli atti i verbali di due colloqui di consulenza del 20.8.1998 (doc. 11) rispettivamente del 14.6.1999 (doc. 12). Tale posta di danno, stimata in CHF 10'547’40 sulla base degli attestati di carenza beni prodotti agli atti (doc. 14), è richiesta in base al prudente giudizio di questa Camera a’ sensi dell’art. 42 cpv. 2 CO. Per definizione, il danno giuridico consiste nella diminuzione involontaria della fortuna netta: