decisione TF __________ del 25.2.2005), ritenuto che la prima inchiesta si è di fatto conclusa con l’ordine di scarcerazione del 7.3.1997 (AI 17), ovvero ancor prima dell’avvio della seconda inchiesta. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, se ne deduce che l’istante è stato prosciolto a’ sensi dell’art. 317 CPP, dalle imputazioni di esplosione, di fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi e di atti preparatori punibili di incendio intenzionale, di delitto contro la legge federale sul servizio civile sostitutivo nonché di violazione di domicilio in relazione all’occupazione di “__________”.