Occorre quindi determinare con precisione, interpretando, cosa il CPP intende con il termine “prosciolto”. I lavori preparatori non aiutano a chiarire ulteriormente il termine “prosciolto”, segnatamente a sapere se il diritto di cui all'art. 317 CPP valga solo in caso di totale proscioglimento o anche in caso di parziale proscioglimento, come nella fattispecie in esame. Se di principio questa Camera ritiene che un'indennità sia possibile solo in presenza di un proscioglimento totale dell'accusato (cfr. decisione 12.5.2004 in re I. F., inc.