predisposto dalla Polizia federale, le cosiddette bottiglie incendiarie non rientrano nella concezione giuridica di ‘materie esplosive’ di cui agli art. 223 e seg. CP, in quanto, contrariamente alle cosiddette bottiglie Molotov, non provocano una reazione chimica fra più elementi (‘miscela o cocktail’) comportante un’esplosione strictu senso” e che “per quanto concerne gli atti preparatori punibili di incendio intenzionale, non si ravvisano in oggetto, gli estremi del reato, non avendo, coloro che hanno composto dette bottiglie, volontà di causare un incendio” (ABB __________). c.