b. Con decisione di medesima data il magistrato inquirente ha invece decretato l’abbandono del procedimento penale promosso nei confronti dell’istante per titolo di esplosione, fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi e atti preparatori punibili di incendio intenzionale, ritenuto che “a prescindere dall’eventuale accertamento, in casu per nulla provato, in merito al fatto che IS 1 fosse in verità uno dei personaggi che avrebbe costruito dette bottiglie incendiarie, per i reati ipotizzabili di cui agli art. 223 CP (esplosione), rispettivamente 226 CP (fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi), conformemente a quanto