{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-05-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-287_2005-05-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=61078&nX40_KEY=4922051&nTrefferzeile=12&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5f71191b6849221a8e10d4a9fd27a36b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.287"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 17.05.2005 60.2003.287"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 17.05.2005 60.2003.287"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 17.05.2005 60.2003.287"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:47:51", "Checksum": "bc82432145dfb9b220eb08f328cb0eca", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 17.05.2005 60.2003.287\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale.\n\n4.4.\nVa quindi esaminato se, come fatto valere nell’istanza, sussistono nel caso di specie gli estremi per ammettere una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un aumento di quest’importo base.\n4.4.1.\nAlla vicenda dello sgombero di “__________” e dell’arresto di un giovane accusato di aver confenzionato le asserite bottiglie “molotov” ivi scoperte è stato dato effettivamente ampio risalto sui quotidiani ticinesi (doc. 8), suscitando senza dubbio scalpore tra la popolazione. Tuttavia, la stampa non ha mai fatto il nome di IS 1 e l’attenzione pubblica si è focalizzata sul problema dell’autogestione in generale e sul gruppo dei cosiddetti “__________” più in particolare. Per il che se ne deve dedurre che il procedimento penale aperto nei suoi confronti non può aver seriamente danneggiato la sua reputazione.\n4.4.2.\nL’istante ha prodotto agli atti un certificato medico rilasciato dal Servizio psico-sociale di __________ dal quale si evince che è stato visitato in tre occasioni (3.3.2000, 13.3.2000 e 27.3.2000) “(…) per una sindrome depressiva reattiva a difficoltà esistenziali” (doc. 13). Ora, pur riconoscendo che il procedimento penale possa aver contribuito al problema (circostanza peraltro che rientra nell’importo base assegnato), il certificato medico non appare sufficiente a provare che i disturbi riscontrati nel corso del mese di marzo 2000 - a ben tre anni di distanza - fossero la conseguenza diretta dell’arresto del 2.3.1997 e del relativo procedimento penale. Ciò a maggior ragione se si considera che l’istante è stato arrestato una seconda volta il 6.6.1997 ed è stato condannato dalla Corte delle assise correzionali di __________ con giudizio del 24.6.1998. D’altra parte, il certificato medico non permette nemmeno di escludere che tali disturbi sussistessero già prima del suo arresto.\nIn altri termini, l’istante non ha affatto dimostrato, come gli incombeva, che il procedimento penale gli ha causato i problemi medici attestati dal certificato medico.\n4.4.3.\nDall’arresto del 2.3.1997 fino all’emanazione del decreto di abbandono 15.4.2002 e del giudizio 9.9.2002 del Pretore del distretto di __________ sono trascorsi oltre cinque anni. Più in particolare, in merito alle accuse di esplosione, di fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive e gas velenosi e di atti preparatori punibili di incendio intenzionale, l’istante osserva che “non si capisce inoltre per quale ragione il Ministero pubblico, una volta accertata l’insussistenza di tali accuse, abbia atteso anni prima di pronunciare il relativo decreto di abbandono” (istanza di indennità 5/8.9.2003, p. 3).\nIn effetti, con comunicazione 5.3.1997 il Ministero pubblico della Confederazione, sollecitato in merito al ritrovamento delle asserite bottiglie “molotov” a’ sensi dell’art. 340 CP (AI 10), informava l’allora procuratore pubblico che i fatti sottostavano all’esclusiva competenza cantonale in quanto l’art. 226 CP non trovava applicazione (AI 15). Successivamente, in sede di verbale di interrogatorio del 6.3.1997, il magistrato inquirente ha quindi esteso l’accusa ai titoli di atti preparatori punibili di incendio e di esplosione (AI 16). Da allora, l’istante non è più stato interrogato in relazione a questa fattispecie. In seguito al suo secondo arresto del 6.6.1997, la Polizia giudiziaria ha infine allestito in data 11.6.1997 un rapporto preliminare, riunendo le suddette accuse con l’accusa di ripetuta violazione di domicilio (AI 23). Ulteriori atti istruttori non sono più stati compiuti.\nL’istruttoria formale può sfociare in un decreto di abbandono unicamente allorquando il procuratore pubblico ha maturato il proprio convincimento personale che non sono dati gli estremi per condannare l’accusato (cfr. L. MARAZZI, Il Giar, l’arbitro nel processo penale, Atti della serata di studio del 14 maggio 2001, Bellinzona 2001, p. 18 e 19). In concreto - indipendentemente dalla durata del procedimento - emerge tuttavia in modo evidente un periodo di inazione completa, perlomeno dal rapporto preliminare di polizia giudiziaria dell’11.6.1997 sino all’emanazione del decreto di abbandono del 15.4.2002 (che si riferisce espressamente alla comunicazione 5.3.1997 del Ministreo pubblico della Confederazione), ciò che costituisce una chiara violazione del principio di celerità.\nDetto questo, occorre ancora considerare che l’istante avrebbe comunque potuto interporre reclamo al giudice dell’istruzione e dell’arresto per denegata giustizia al momento in cui riteneva che il magistrato inquirente ritardasse indebitamente a chiudere l’istruzione formale e a decidere se decretare l’abbandono o formulare l’atto d’accusa nei suoi confronti (cfr. decisione di questa Camera del 16.9.1998, inc. __________ consid. 4; L. MARAZZI, op. cit., p. 29). D’altra parte, la violazione del principio di celerità ha pure giovato all’istante, perlomeno in relazione all’imputazione di violazione di domicilio con oggetto l’occupazione di “__________”, reato dal quale è stato prosciolto dal Pretore del distretto di __________ per intervenuta prescrizione.\nIn conclusione, perlomeno con riguardo alle accuse di esplosione, di fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi e di atti preparatori punibili di incendio, la violazione del principio di celerità giustifica di assegnare a IS 1 un importo di CHF 2'500.-- a titolo di torto morale, oltre interessi al 5% dal 5.9.2003, ovvero dall’introduzione della presente istanza.\n5. L’indennità dovuta a IS 1 ammonta a CHF 17'012.25, di cui CHF 3'312.25 a titolo di spese legali, CHF 10'000.-- a titolo di risarcimento dei danni materiali e CHF 3'700.-- a titolo di riparazione del torto morale."}