{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-05-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-287_2005-05-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=61078&nX40_KEY=4922051&nTrefferzeile=12&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5f71191b6849221a8e10d4a9fd27a36b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.287"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 17.05.2005 60.2003.287"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 17.05.2005 60.2003.287"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 17.05.2005 60.2003.287"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:47:51", "Checksum": "bc82432145dfb9b220eb08f328cb0eca", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 17.05.2005 60.2003.287\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale.\n\n4.1.\nL'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto. La determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice (cfr. rapporto della Commissione speciale per l'esame del CPP dell'8.11.1994, p. 96 ad art. 317 nel quale si parla di \"equa indennità\"; note riassuntive della seduta del 9.7.1993 della Commissione speciale per la revisione del CPP, p. 15 ss.) ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7). L’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo. È necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446).\nLa privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (cfr. DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229). Secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (cfr. HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5).\nNella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione. Questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (cfr. REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti). Tale regola è stata ancora di recente confermata dal Tribunale federale, che l'ha ritenuta conforme ai dettami costituzionali (cfr. decisione TF __________ del 31.10.2000). Invero, la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (cfr. decisioni 5.5.1997 nella causa 8G.19/1997 e 7.12.2000 nella causa 8G.59/2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (cfr. decisione 25.4.2002 in re S. R., inc. n. __________).\nNella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato. Benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l'indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica.\n4.2.\nL’istante postula la rifusione di CHF 10'000.-- a titolo di torto morale, rilevando sostanzialmente che “considerati la gravità delle motivazioni che con straordinaria attenzione mediatica hanno portato all’arresto dell’istante, le importanti ripercussioni tanto per la reputazione dell’istante che per la sua salute psichica, i notevoli ritardi nella chiusura del procedimento penale (…) e, infine, le menzionate carenze nella fase predibattimentale e le conseguenti violazioni dei diritti dell’istante, i criteri abitualmente utilizzati per il calcolo del torto morale in caso di ingiusta detenzione appaiono ampiamente insuffienti nel caso concreto” (istanza d’indennità 5/8.9.2003, p. 5)\n4.3.\nIS 1 è stato arrestato in flagrante il 2.3.1997 con le accuse di violazione di domicilio e di fabbricazione e occultamento di materie esplosive (AI 2 e 7). Il suo arresto è stato confermato il 3.3.1997, considerata l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente i bisogni dell’istruzione (cfr. verbale di notifica di arresto e di decisione 3.3.1997, AI 8). È quindi stato scarcerato il 7.3.1997 (AI 17).\nIn data 6.6.1997, è stato nuovamente arrestato in flagrante con le accuse di violazione di domicilio e danneggiamento (AI 20). È stato infine scarcerato il giorno seguente (AI 21).\nCome esposto, con giudizio 9.9.2002 del Pretore del distretto di __________ è stato condannato alla pena di quattro giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, unicamente in relazione all’occupazione dell’ex ristorante __________ durante i giorni 6.6.1997 e 7.6.1997 (inc. DT.2002.59). Alla luce del decreto di abbandono 15.4.2002 emanato dal procuratore pubblico Fiorenza Bergomi (ABB __________) e della decisione 9.9.2002 del Pretore del distretto di __________ (inc. __________), ne consegue che solo la detenzione sofferta dal 2.3.1997 al 7.3.1997 si è per finire manifestata ingiustificata.\nCiò posto ed in applicazione della prassi in materia, questa Camera ritiene che per i sei giorni di carcere preventivo ingiustamente sofferto va innanzitutto riconosciuto un importo base pari a CHF 1'200.-- (CHF 200.--/giorno). Gli interessi moratori, riconosciuti al tasso del 5%, sono invece dovuti dal 7.3.1997, giorno in cui l’istante è stato scarcerato.\n"}