{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-05-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-287_2005-05-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=61078&nX40_KEY=4922051&nTrefferzeile=12&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5f71191b6849221a8e10d4a9fd27a36b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.287"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 17.05.2005 60.2003.287"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 17.05.2005 60.2003.287"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 17.05.2005 60.2003.287"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:47:51", "Checksum": "bc82432145dfb9b220eb08f328cb0eca", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 17.05.2005 60.2003.287\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale.\n\n\nGiusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.).\nL'indennità prevista dall'art. 317 CPP consiste nel risarcimento pieno (“rifusione”) delle spese di patrocinio legale oggettivamente necessarie e dei danni materiali, nonché nella “riparazione” del torto morale, la cui determinazione é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice. Per la definizione dell'ammontare, delle modalità e dell'estensione dell'indennità si applicano le norme cantonali e, a titolo di diritto cantonale suppletivo, le regole generali degli art. 42 ss. CO (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, Berna 1994, p. 593).\nL'onere della prova incombe all'istante, motivo per cui la sua richiesta di risarcimento deve essere fondata su fatti precisi e deve essere documentata (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 113 IV 93 e 107 IV 155; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 4026; N. OBERHOLZER, op. cit., p. 593; rapporto n. 3163, p. 96 ad art. 317 e note riassuntive della seduta del 20.7.1988 della Commissione speciale per la revisione del CPP, p. 9 ss.), e ciò malgrado la responsabilità dello Stato sia di natura causale. Del resto, appositamente per permettergli di raccogliere la documentazione e gli elementi necessari alla corretta quantificazione della pretesa, la legge prevede che l'istanza debba essere introdotta entro un anno (cfr. N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 320 CPP, p. 508).\n1.2.\nCome detto, giusta l'art. 320 cpv. 1 CPP la domanda di indennità deve essere presentata entro un anno dall'abbandono del procedimento, rispettivamente dalla sentenza di assoluzione.\nIl procedimento penale nei confronti di IS 1 si è concluso con decreto di abbandono 15.4.2002 in relazione ai titoli di esplosione (art. 223 cifra 1 CP), di fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi (art. 226 cifra 1 CP) e di atti preparatori punibili di incendio intenzionale (art. 226 bis CP), e con decisione 9.9.2002 del Pretore del distretto di __________ in relazione ai titoli di ripetuta violazione di domicilio e di delitto contro la legge federale sul servizio civile sostitutivo.\nDa rilevare che il decreto di abbandono 15.4.2002 è stato intimato a mezzo raccomandata all’istante, e per esso al suo patrocinatore avv. __________, solo il 3.9.2002 (doc. 5 e 6), a seguito della relativa richiesta del 26.8.2002 (doc. 4). Ciò significa che il termine di prescrizione di un anno è cominciato a decorrere, al più presto, il 5.9.2002, ovvero il giorno successivo a quello della ricezione del decreto di abbandono. A’ sensi dell’art. 20 cpv. 2 CPP, il termine fissato ad anni scade nel giorno corrispondente per il numero a quello in cui comincia a decorrere: in concreto il 5.9.2003, giorno in cui è stata introdotta la presente istanza. Ne consegue che la stessa è pertanto tempestiva.\nL’istanza in esame è pure riferita al giudizio 9.9.2002 del Pretore del distretto di __________. La sua tempestività è in questo caso pacifica.\n"}