{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-05-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-287_2005-05-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=61078&nX40_KEY=4922051&nTrefferzeile=12&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5f71191b6849221a8e10d4a9fd27a36b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.287"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 17.05.2005 60.2003.287"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 17.05.2005 60.2003.287"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 17.05.2005 60.2003.287"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:47:51", "Checksum": "bc82432145dfb9b220eb08f328cb0eca", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 17.05.2005 60.2003.287\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretario: |\nRocco Filippini, vicecancelliere |\nsedente per statuire sull’istanza 5/8.9.2003 presentata da\n|\n|\nIS 1\n|\n|\n|\n|\ntendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 15.4.2002 emanato dal procuratore pubblico Fiorenza Bergomi (ABB __________) e nel giudizio 9.9.2002 dell’allora competente Pretura del distretto di __________ (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP; |\n|\nrichiamate le osservazioni 12/15.9.2003 del procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, che si rimette al giudizio di questa Camera;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. Con decreto 15.4.2002 il procuratore pubblico Fiorenza Bergomi ha posto in stato di accusa davanti all’allora competente Pretura del distretto di __________ IS 1, in carcere preventivo dal 2.3.1997 al 7.3.1997 nonché dal 6.6.1997 al 7.6.1997, e ha proposto la sua condanna alla pena di otto giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di ripetuta violazione di domicilio “per essersi introdotto, in diverse occasioni, in abitazioni e proprietà altrui, indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto, e meglio: nei giorni __________, __________ e __________ presso lo stabile di __________, __________, denominato ‘__________’ (…) a partire dal __________ sino al __________ presso lo stabile ex ristorante __________, in via __________, __________ (…)” e di delitto contro la legge federale sul servizio civile sostitutivo “per non essersi presentato ad un servizio al quale era stato convocato con scritto __________ dell’organo regionale del servizio civile della Svizzera italiana, e meglio: nell’intenzione di rifiutare il servizio civile, senza esserne dispensato o esonerato a causa di malattia, benché informato più volte delle conseguenze penali alle quali andava incontro, per non aver dato seguito alla convocazione per la giornata informativa tenutasi a __________ il __________, onere facente parte degli obblighi derivanti dall’appartenenza al servizio civile” (DAP __________).\nb. Con decisione di medesima data il magistrato inquirente ha invece decretato l’abbandono del procedimento penale promosso nei confronti dell’istante per titolo di esplosione, fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi e atti preparatori punibili di incendio intenzionale, ritenuto che “a prescindere dall’eventuale accertamento, in casu per nulla provato, in merito al fatto che IS 1 fosse in verità uno dei personaggi che avrebbe costruito dette bottiglie incendiarie, per i reati ipotizzabili di cui agli art. 223 CP (esplosione), rispettivamente 226 CP (fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi), conformemente a quanto predisposto dalla Polizia federale, le cosiddette bottiglie incendiarie non rientrano nella concezione giuridica di ‘materie esplosive’ di cui agli art. 223 e seg. CP, in quanto, contrariamente alle cosiddette bottiglie Molotov, non provocano una reazione chimica fra più elementi (‘miscela o cocktail’) comportante un’esplosione strictu senso” e che “per quanto concerne gli atti preparatori punibili di incendio intenzionale, non si ravvisano in oggetto, gli estremi del reato, non avendo, coloro che hanno composto dette bottiglie, volontà di causare un incendio” (ABB __________).\nc. Con giudizio 9.9.2002 il Pretore del distretto di __________ ha condannato IS 1 alla pena di quattro giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese riconoscendolo autore colpevole di violazione di domicilio in relazione all’occupazione dello stabile ex ristorante __________ dal __________ al __________, “(…) quindi per due giorni anziché quattro come ritenuto nel decreto di accusa, non risultando altre prove all’infuori dell’ammissione dell’accusato stesso che ha appunto dichiarato di aver soggiornato nell’edificio solo una notte” (decisione 9.9.2002, p. 3, inc. __________).\nIl Pretore del distretto di __________ ha invece assolto l’istante dalle accuse di violazione di domicilio in relazione all’occupazione dello stabile denominato “__________” rilevando che “l’eccezione di prescrizione (…) è fondata poiché, come rilevato dalla difesa, dall’ordine di scarcerazione 7.3.1997 all’emanazione del decreto di accusa avvenuta il 15.4.2002, non sono stati compiuti, riguardo a questo reato, atti interrottivi della prescrizione” e di delitto contro la legge federale sul servizio civile sostitutivo, osservando che “la prova dell’avvenuta intimazione [della convocazione per la giornata informativa] incombeva all’accusa che non l’ha però fornita” (decisione 9.9.2002, p. 4, inc. __________).\nd. Con l’istanza in esame IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l’importo di CHF 37'361.50 oltre interessi, di cui CHF 6'814.10 per spese legali, CHF 20'547.40 a titolo di risarcimento danni e CHF 10'000.-- a titolo di torto morale. Delle motivazioni si dirà, laddove necessario, in diritto.\nin diritto\n1. 1.1."}