che tale comportamento era proprio a far nascere il sospetto della commissione di un reato ed è stato causale per l’apertura del procedimento penale, circostanza questa evidenziata anche dall’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Luca Marazzi, che ha in particolare rammentato che “(…) quanto egli avesse intenzione di porre in atto rappresenti comportamento più che sospetto, è pacifico:… anzi, quanto da lui prospettato è, notoriamente, il paradigma dell’attività del riciclatore” (decisione 22.7.1999 del giudice dell’istruzione e dell’arresto, AI 8); che a giudizio di questa Camera appare quindi corretto far sopportare all'istante il pregiudizio da lui subito;