N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”); che l’istante postula inoltre il rimborso delle spese dipendenti dalle prestazioni dell’avv. __________ di __________, che “(…) possono essere quantificate almeno in Fr. 4'000.--, con riserva di adeguamento” (istanza 11/12.8.2003, p. 4);