che con decisione 11.7.2002 l’allora procuratore pubblico ha conseguentemente revocato l’ordine di sequestro 23.2.1999, mentre con decisione 12.8.2002 ha infine decretato il non luogo a procedere nei confronti di IS 1 in relazione all’ipotizzato reato di riciclaggio di denaro per i fatti di cui alla segnalazione 23.2.1999 del competente Ufficio federale;