{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-12-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-267_2005-12-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86727&nX40_KEY=4921988&nTrefferzeile=37&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d10863db5df04ef5ce5b67e75c870cf4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.267"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 07.12.2005 60.2003.267"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 07.12.2005 60.2003.267"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 07.12.2005 60.2003.267"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:55:37", "Checksum": "26621d0a4b735095c4f07c869100ebd4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 07.12.2005 60.2003.267\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale.\n\n\nche al proposito l'istante chiede la somma di CHF 2'500.-- “(…) derivante dal tempo impiegato per la composizione, la raccolta ed il riordino di tutti gli atti e per le trasferte a __________ da __________ che furono necessarie per ottenere la consulenza legale e per fornire informazioni riguardo ad un’accusa grave” corrispondente “(…) ad un dispendio di tempo di circa 50 ore valutate a CHF 50.-- cadauna”, e ciò benché “in realtà, vista la professione di commercialista e operatore economico esercitata dall’istante, il danno dovuto al tempo sottratto alla sua attività professionale è ben superiore”, rilevando infine che “le 50 ore di lavoro sono comprovate dal fatto che l’incarto è voluminoso e complicato” (istanza 11/12.8.2003, p. 3 e 4);\nche in concreto l’istante si è limitato a produrre alcuni documenti, tutti allegati al reclamo 8/9.3.1999 (AI 6), ed in ogni caso da un commercialista e operatore economico professionale si deve poter esigere un’ordinata tenuta dei documenti;\nche – con riguardo alle trasferte da __________ a __________ – occorre anzitutto ricordare che i colloqui intercorsi con i patrocinatori dello Studio legale PA 1 (cfr. dettaglio della nota professionale 28.7.2003) appaiono eccessivi in relazione alla fattispecie, che non ha comportato difficoltà particolari;\nche è inoltre verosimile ritenere che l’asserita attività professionale di commercialista ed operatore economico gli avrebbe permesso una certa flessibilità nell’organizzazione del lavoro e quindi una certa coordinazione con gli impegni dipendenti dal procedimento penale, in applicazione dell’art. 44 CO;\nche pertanto non può pretendere nulla al proposito;\nche l'indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;\nche la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);\nche l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;\nche è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);\nche l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità;\nche domanda al proposito la somma di CHF 5'000.--, sottolineando in particolare che la grave accusa – specialmente per un professionista del suo settore – “(…) protrattasi per ben 3 anni e mezzo (…), è stata fonte di gravi preoccupazioni”, rilevando infine di avere “(…) pure subito il sequestro dei suoi averi” (istanza 11/12.8.2003, p. 4);\nche l’istante non ha tuttavia prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza fisica e psichica e del resto lo Stato non è tenuto al versamento di un'indennità a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);\nche questa conclusione tiene conto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dal decreto di non luogo a procedere 12.8.2002 emanato dall’allora procuratore pubblico Franco Lardelli e dalla presente decisione;\nche la pretesa non può quindi essere ammessa;\nche l'art. 44 cpv. 1 CO prevede la possibilità per il giudice di escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato, segnatamente se l'accusato ha determinato per sua colpa l'apertura dell'inchiesta o la sua incarcerazione oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura (cfr. G. PIQUEREZ, op. cit., n. 4027; cfr. decisione 14.4.2004 di questa Camera in re I. G., inc. 60.2002.289);\nche in concreto l’istante non contesta di avere richiesto la liquidazione immediata dei valori patrimoniali esistenti sulla relazione __________ __________, di cui era l’avente diritto economico, con prelievo in contanti;\nche tale comportamento era proprio a far nascere il sospetto della commissione di un reato ed è stato causale per l’apertura del procedimento penale, circostanza questa evidenziata anche dall’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Luca Marazzi, che ha in particolare rammentato che “(…) quanto egli avesse intenzione di porre in atto rappresenti comportamento più che sospetto, è pacifico:… anzi, quanto da lui prospettato è, notoriamente, il paradigma dell’attività del riciclatore” (decisione 22.7.1999 del giudice dell’istruzione e dell’arresto, AI 8);\nche a giudizio di questa Camera appare quindi corretto far sopportare all'istante il pregiudizio da lui subito;\nche l’istanza deve conseguentemente essere integralmente respinta;\nche la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,\npronuncia"}