{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-12-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-267_2005-12-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86727&nX40_KEY=4921988&nTrefferzeile=37&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d10863db5df04ef5ce5b67e75c870cf4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.267"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 07.12.2005 60.2003.267"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 07.12.2005 60.2003.267"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 07.12.2005 60.2003.267"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:55:37", "Checksum": "26621d0a4b735095c4f07c869100ebd4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 07.12.2005 60.2003.267\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale.\n\n\nche conseguentemente andrebbe ammesso un onorario pari a 5 ore e 35 minuti a CHF 220.--/ora, per complessivi CHF 1'228.50, di cui 120 minuti inerenti i colloqui con l’istante, 25 minuti inerenti le telefonate (in media 5 minuti/telefonata) 20 minuti inerenti gli scritti (in media 10 minuti/scritto), 60 minuti inerenti l’esame degli atti, 60 minuti inerenti la stesura del reclamo 8/9.3.1999 (le argomentazioni riguardanti la carenza di connessione con i fatti oggetto della rogatoria __________ appaiono eccessive, ritenuto che al giudice dell’istruzione e dell’arresto compete unicamente un giudizio di verosimiglianza) e 50 minuti inerenti il colloquio di data 29.4.1999 con il giudice dell’istruzione e dell’arresto, stralciate in particolare le prestazioni di data 18.2.1999 “colloquio con dott. IS 1 e sig. __________”, di data 20.5.1999 “colloquio con dott. IS 1 e legale __________” e di data 28.5.1999 “ispezione doc. presso Ministero Pubblico con dott. IS 1 e legale __________” in quanto non meglio specificate in relazione alla procedura penale qui in esame;\nche a detta somma andrebbero aggiunte le spese, riconosciute in CHF 344.70, ridotte a CHF 50.-- quelle inerenti la formazione dell’incarto (art. 3 lit. a TOA) ed a CHF 100.-- quelle inerenti le fotocopie (l’importo esposto appare eccessivo con riguardo alla fattispecie, esaminato in particolare l’inc. NLP __________);\nche gli esborsi ammonterebbero a CHF 750.-- (tassa di giustizia e spese di cui alla decisione 22.7.1999 del giudice dell’istruzione e dell’arresto, inc. __________), stralciati quelli di data 31.5.1999 “trasferta al Ministero pubblico di __________” e di data 2.6.1999 “versamento a Ministero pubblico __________”, in quanto non motivati (cfr. N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”);\nche l’istante postula inoltre il rimborso delle spese dipendenti dalle prestazioni dell’avv. __________ di __________, che “(…) possono essere quantificate almeno in Fr. 4'000.--, con riserva di adeguamento” (istanza 11/12.8.2003, p. 4);\nche va innanzitutto ricordato che nel caso in cui un accusato conferisce il proprio mandato a più patrocinatori – sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento – vengono risarcite soltanto quelle spese che sarebbero sorte per un unico patrocinio (R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 106);\nche va inoltre rammentato che l’art. 317 CPP concede all’accusato prosciolto la rifusione delle spese di patrocinio legate al procedimento penale rivelatosi ingiustificato e non ad ogni altra controversia giudiziaria in qualche modo connessa (decisione TF 4C.355/1997 dell’8.3.2005);\nche in concreto la necessità del patrocinio del legale __________ in relazione al procedimento penale che qui ci occupa – aperto d’ufficio dal Ministero pubblico a seguito della segnalazione 23.2.1999 del competente Ufficio federale in materia di riciclaggio di denaro – non risulta né dagli atti né dall’istanza in esame;\nche d’altronde l’istante – cui spetta sostanziare le proprie pretese di indennità e che al proposito ha a disposizione un anno dalla sentenza di assoluzione o dall’abbandono del procedimento per raccogliere la documentazione e gli elementi necessari – non ha provveduto a presentare la nota professionale dell’avv. __________, limitandosi ad affermare “non appena ne saremo in possesso inoltreremo il dettaglio delle corrispondenti fatture” (istanza 11/12.8.2003, p. 4);\nche la pretesa non può pertanto essere accolta;\nche a IS 1 andrebbe quindi rifuso, a titolo di spese legali, l’importo complessivo di CHF 2'323.20;\nche per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi andrebbero riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 11.8.2003 della presente istanza;\nche – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (cfr. REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (cfr. REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);\nche l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione;\nche per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);"}