{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-12-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-267_2005-12-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86727&nX40_KEY=4921988&nTrefferzeile=37&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d10863db5df04ef5ce5b67e75c870cf4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.267"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 07.12.2005 60.2003.267"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 07.12.2005 60.2003.267"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 07.12.2005 60.2003.267"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:55:37", "Checksum": "26621d0a4b735095c4f07c869100ebd4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 07.12.2005 60.2003.267\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretario: |\nRocco Filippini, vicecancelliere |\nsedente per statuire sull’istanza 11/12.8.2003 presentata da\n|\n|\nIS 1\n|\n|\n|\n|\ntendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere 12.8.2002 emanato dall’allora procuratore pubblico Franco Lardelli (NLP __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP; |\n|\nrichiamate le osservazioni 27/28.8.2003 del procuratore pubblico Arturo Garzoni, che postula in via principale l’integrale reiezione dell’istanza ed in via subordinata una congrua riduzione dell’indennità richiesta;\nrilevato che con scritto 7/8.11.2005 IS 1 ha prodotto, su espressa richiesta di questa Camera, il dettaglio della nota professionale 28.7.2003 dello Studio legale PA 1;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\nche in data 17.2.1999 la banca __________ di __________ ha segnalato al competente Ufficio federale in materia di riciclaggio di denaro il comportamento sospetto di IS 1, che avrebbe richiesto la liquidazione immediata dei valori patrimoniali esistenti sulla relazione __________ __________ di cui era l’avente diritto economico, con prelievo in contanti, spiegando che la propria decisione scaturiva da “(…) una lettera del __________ __________ di __________ che lo avvisava che la Procura Ticinese indagava su suoi passati rapporti bancari in relazione ad una rogatoria internazionale relativa ad un processo in __________ per reati di bancarotta fraudolenta” (AI 1 e 1a, comunicazione 17.2.1999 del __________);\nche il menzionato Ufficio federale ha ordinato provvisoriamente il blocco dei beni ed ha trasmesso il caso al Ministero pubblico del Cantone Ticino (cfr. AI 1 e 1a), che in data 23.2.1999 ha ordinato il sequestro degli averi depositati sul citato conto __________ __________ (cfr. AI 2);\nche nel frattempo l’allora procuratore pubblico Franco Lardelli ha emanato la decisione di chiusura 7.5.1999, con la quale ha – tra l'altro – ordinato la trasmissione alle autorità __________ della documentazione bancaria concernente alcuni conti presso il __________ __________;\nche contro la suddetta decisione IS 1 è tempestivamente insorto davanti a questa Camera, che con decisione 17.6.2002 ha stralciato dai ruoli la procedura ritenuto che l’allora magistrato inquirente, constatato “che il __________ della __________ della __________ __________, con scritto 2.1.2002, pervenutomi oggi ha evidenziato di ritenere che sia venuto meno l'interesse dell'Autorità rogante all'esecuzione della rogatoria”, ha revocato l'ordine di trasmissione 7.5.1999 (inc. __________);\nche con decisione 11.7.2002 l’allora procuratore pubblico ha conseguentemente revocato l’ordine di sequestro 23.2.1999, mentre con decisione 12.8.2002 ha infine decretato il non luogo a procedere nei confronti di IS 1 in relazione all’ipotizzato reato di riciclaggio di denaro per i fatti di cui alla segnalazione 23.2.1999 del competente Ufficio federale;\nche con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli la somma di CHF 19'577.--, di cui CHF 12'077.-- per spese legali, CHF 2'500.-- per danni materiali e CHF 5'000.-- a titolo di torto morale, oltre interessi al 5% dal 12.8.2002;\nche giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);\nche, come detto, il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete all’“accusato prosciolto”;\nche accusato è chiunque nei confronti del quale il magistrato inquirente ha promosso l’accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);\nche l’inchiesta è rimasta allo stadio delle informazioni preliminari, concludendosi con il decreto di non luogo a procedere 12.8.2002 (NLP 4185/2002/RI);\nche lo scopo delle informazioni preliminari é quello di verificare se una notizia di reato é sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare l’istruzione formale, o se decretare un non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1 e 2 CPP);\nche in questa fase preliminare, l’interessato non ha veste di accusato e pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;\nche la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione dell'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP) e da quel momento l’accusato beneficia di determinati diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);\nche la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di “accusato”, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell'accusa (cfr. sentenza GIAR 15.7.1994 in re P. F.);\nche è quindi da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);"}