Infine, la sua richiesta di procedere all’apertura di un procedimento penale a carico dei denunciati “(…) per ogni altro titolo di reato applicabile alla fattispecie” (istanza di promozione dell’accusa 7/8.8.2003, p. 5), non può essere accolta, ritenuto che la stessa non è stata oggetto d’inchiesta e quindi di decisione da parte del procuratore pubblico e che questa Camera, quale autorità di ricorso (art. 284 CPP), non può esprimersi in merito e ritenuto inoltre che l’istante ha omesso di qualificare giuridicamente questi reati. Considerato l’esito della presente decisione, la questione della ricevibilità del gravame può comunque restare indecisa. 4.