Il magistrato inquirente ha inoltre esposto che nemmeno l’art. 133 cpv. 1 CP è sussumibile alla presente fattispecie, essendo “(…) la rissa avvenuta - prima dell’episodio che ha coinvolto PI 1, IS 1 e __________ - solo fra alcuni giocatori delle due squadre” e “(…) dagli atti non emergendo alcun elemento indicante delle lesioni subite dagli atleti, (…)” (decreto di non luogo a procedere 24.7.2003, p. 7). Delle altre motivazioni si dirà, laddove necessario, in diritto.