{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-03-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-263_2010-03-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=47734&nX40_KEY=4921849&nTrefferzeile=56&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b7b5db01bc40455b1ddcb8baf3a6ef3a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.263"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (publiziert) 60.2003.263"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (publié) 60.2003.263"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (pubblicato) 60.2003.263"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. aggressione."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:37:31", "Checksum": "a1ac47dbfde44988962fa2a4fefd4e91", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (pubblicato) 60.2003.263\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. aggressione.\n\n2.3.\nNe discende che, l’ipotesi di reato di aggressione non è applicabile al caso di specie, ritenuto che da queste deposizioni risulta che l’istante sarebbe stato colpito da una sola persona, ossia da __________ PI 1, e non da più persone. L’istante del resto non contesta il fatto che “(…) il responsabile diretto delle lesioni subite dall’istante e dalla signora __________ sia il signor PI 1 (…)” (cfr. istanza di promozione dell’accusa 7/8.8.2003, p. 4). In assenza dell’esistenza di due aggressori come previsto dall’art. 134 CP, si può prescindere dall’esame degli altri presupposti del reato ipotizzato. Di conseguenza la questione non merita ulteriori approfondimenti.\n3.Occorre altresì rilevare che l’istante non ha indicato seri e concreti indizi di colpevolezza a carico dei denunciati e non si è confrontato sufficientemente con i presupposti oggettivi e soggettivi del reato ipotizzato. Egli non ha inoltre sostenuto e del resto nemmeno comprovato di essere stato aggredito anche da __________ PI 2 e da __________ PI 3. Infine, la sua richiesta di procedere all’apertura di un procedimento penale a carico dei denunciati “(…) per ogni altro titolo di reato applicabile alla fattispecie” (istanza di promozione dell’accusa 7/8.8.2003, p. 5), non può essere accolta, ritenuto che la stessa non è stata oggetto d’inchiesta e quindi di decisione da parte del procuratore pubblico e che questa Camera, quale autorità di ricorso (art. 284 CPP), non può esprimersi in merito e ritenuto inoltre che l’istante ha omesso di qualificare giuridicamente questi reati. Considerato l’esito della presente decisione, la questione della ricevibilità del gravame può comunque restare indecisa.\n4. Non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è inoltre superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (decisione TF 6P.139/2004 del 28.10.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP), come nella fattispecie.\nLa questione merita tuttavia alcune precisazioni.\nL’istante ritiene che le informazioni preliminari assunte dalla polizia giudiziaria sarebbero lacunose, imprecise e non chiare, “(…) pressoché esclusivamente volte ad accertare il responsabile delle lesioni inflitte al signor IS 1 e, in misura minore, alla signora __________”, che gli interrogatori sarebbero stati focalizzati sull’atteggiamento assunto da __________ PI 1, non avendo la polizia “(…) indagato oltre”, ritenendo che in tal modo sarebbe “(…) venuta a mancare la puntuale verifica della presenza o meno degli elementi costitutivi del reato di aggressione” (istanza di promozione dell’accusa 7/8.8.2003, p. 2). Asserisce inoltre che “(…), essendo pacifiche le lesioni, stabilire che il loro responsabile diretto fosse il signor PI 1 o il Signor X era per i denuncianti di secondaria importanza: la denuncia mirava invece a reprimere e punire il gratuito, aggressivo, violento ed unilaterale atteggiamento messo in atto da alcuni giocatori dell’HC __________ (tra i quali, secondo i denuncianti, bisogna annoverare i signori PI 1, PI 2 e PI 3), pericolosamente incapaci di controllare le loro emozioni e reazioni” (istanza di promozione dell’accusa 7/8.8.2003, p. 3).\nDagli atti risulta che, contrariamente a quanto asserisce l’istante, le informazioni preliminari assunte dalla polizia competente appaiono esaustive, avendo sentito i denuncianti __________ __________ e __________ IS 1, diversi giocatori dell’una e dell’altra squadra e numerosi altri testi, le cui deposizioni hanno permesso di giungere alla conclusione che il qui istante - come pure __________ __________, che però non ha presentato un’istanza di promozione dell’accusa nei confronti dei denunciati - sarebbe stato colpito con il bastone esclusivamente da __________ PI 1. Per il che, l’audizione di ulteriori testi appare superflua e verosimilmente non porterebbe ad una diversa conclusione. Il sostituto procuratore pubblico ha evidentemente tenuto conto anche del comportamento assunto dagli altri giocatori dell’HC __________, così come dell’atteggiamento assunto dai giocatori della squadra avversaria ed, in assenza di altre prove concrete, ha rettamente concluso che il reato ipotizzato dall’istante non trova applicazione alla presente fattispecie, rilevando inoltre che i denuncianti avrebbero dovuto presentare, se del caso, una querela invocando l’ipotesi di reato di lesioni semplici (ndr: rispettivamente di vie di fatto).\nVisto quanto precede il decreto impugnato deve essere confermato e non sono date le condizioni di applicazione dell’art. 186 cpv. 4 CPP.\n5. L'istanza, per quanto ricevibile, è pertanto integralmente respinta.\nLa tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell'istante, secondo la soccombenza. Non vengono riconosciute ripetibili a __________ PI 3 (cfr. osservazioni 21/22.8.2003, p. 2), non avendo fatto capo ad un patrocinatore.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 186 CPP, 134 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L'istanza, per quanto ricevibile, è respinta."}