{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-03-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-263_2010-03-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=47734&nX40_KEY=4921849&nTrefferzeile=56&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b7b5db01bc40455b1ddcb8baf3a6ef3a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.263"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (publiziert) 60.2003.263"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (publié) 60.2003.263"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (pubblicato) 60.2003.263"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. aggressione."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:37:31", "Checksum": "a1ac47dbfde44988962fa2a4fefd4e91", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (pubblicato) 60.2003.263\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. aggressione.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nDaniela Rüegg, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 7/8.8.2003 presentata da\n|\n|\nIS 1 ,\n|\n|\n|\n|\nin relazione |\n|\n|\n|\nal decreto di non luogo a procedere 24.7.2003 emanato dal sostituto procuratore pubblico Andrea Pagani nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla denuncia 30.4/2.5.2003 nei confronti di __________ PI 1, __________, __________ PI 2, __________, e __________ PI 3, __________, per titolo di aggressione; |\nrichiamate le osservazioni 18.8.2003 del sostituto procuratore pubblico e 21/22.8.2003 di __________ PI 3, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;\nrilevato che __________ PI 1 e __________ PI 2 non hanno presentato osservazioni;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na.Con esposto 30.4/2.5.2003 __________ IS 1, unitamente a __________ __________ e all’HC __________, per il tramite del loro patrocinatore avv. __________ PR 1, hanno sporto denuncia penale nei confronti di __________ PI 1, __________ PI 2 e __________ PI 3, tutti giocatori dell’HC __________, per titolo di aggressione e per ogni altro titolo applicabile al caso di specie, in relazione ad una presunta mischia / rissa creatasi nel corso della partita disputata tra queste due squadre presso la pista di ghiaccio della __________ a __________ il 21.12.2002 (cfr. denuncia penale 30.4/2.5.2003, p. 2 e 5). __________ IS 1, qui istante, ha asserito di essere stato colpito al braccio destro e di essersi procurato in tal modo “(…) una frattura aperta di primo grado all’ulna destra e una ferita lacerocontusa alla fronte (…)”, producendo parimenti dei certificati medici (denuncia penale 30.4/2.5.2003, p. 3; doc. 8, 9 e 10 ivi allegati).\nb. Esperite le informazioni preliminari mediante l’interrogatorio delle parti e di diversi testi da parte della polizia cantonale (cfr., al proposito, AI 5, rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 1/2.7.2003) e mediante un ordine di perquisizione ex art. 157 ss. CPP di data 9.7.2003 formulato dal magistrato inquirente alla __________ (cfr., al proposito, AI 8 e AI 9), con decisione 24.7.2003 il sostituto procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia, ritenendo in sostanza che la disposizione di cui all’art. 134 CP non è applicabile al caso di specie, avendo una sola persona aggredito le vittime (cfr. decreto di non luogo a procedere 24.7.2003, p. 6). Il magistrato inquirente ha inoltre esposto che nemmeno l’art. 133 cpv. 1 CP è sussumibile alla presente fattispecie, essendo “(…) la rissa avvenuta - prima dell’episodio che ha coinvolto PI 1, IS 1 e __________ - solo fra alcuni giocatori delle due squadre” e “(…) dagli atti non emergendo alcun elemento indicante delle lesioni subite dagli atleti, (…)” (decreto di non luogo a procedere 24.7.2003, p. 7). Delle altre motivazioni si dirà, laddove necessario, in diritto.\nc.Con il presente tempestivo gravame __________ IS 1 chiede che l’istanza venga accolta e che venga immediatamente ordinata l’apertura di un procedimento penale a carico di __________ PI 1, __________ PI 2 e __________ PI 3 per titolo di reato di cui all’art. 134 CP, “(…) nonché per ogni altro titolo di reato applicabile alla fattispecie” (istanza di promozione dell’accusa 7/8.8.2003, p. 5).\nL’istante contesta la conclusione cui è giunto il sostituto procuratore pubblico in relazione all’ipotesi di reato di cui all’art. 134 CP, osservando, tra l’altro, “(…) come gli stralci dei verbali di polizia riportati” nel decreto impugnato “(…) si riferiscano essenzialmente al comportamento del solo signor PI 1 (…) omettendo di fare veramente chiarezza sull’insieme dei gravi fatti segnalati con la denuncia in esame”, sostenendo inoltre che sarebbe “(…) venuta a mancare la puntuale verifica della presenza o meno degli elementi costitutivi del reato di aggressione” (istanza di promozione dell’accusa 7/8.8.2003, p. 2). Lamenta inoltre il fatto che non sono stati interrogati alcuni testi indicati nella denuncia penale, ritenendo “(…), stante le difficoltà oggettive di chiarire l’accaduto”, che “(…) il Sostituto Procuratore Pubblico avrebbe dovuto perlomeno procedere personalmente ad esperire qualche interrogatorio” e che “soltanto allora, messi in luce tutti gli aspetti giuridici della fattispecie di ipotesi di reato di cui all’art. 134 CP e degli altri eventualmente applicabili in concreto, egli avrebbe dovuto - se del caso - abbandonare il procedimento” (istanza di promozione dell’accusa 7/8.8.2003, p. 4). Delle ulteriori motivazioni e delle osservazioni del magistrato inquirente e di __________ PI 3 si dirà, se indispensabile, in seguito.\n1. 1.1.\nIn presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.\nIl primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti."}