Si rileva inoltre che la denunciata ha parlato di segreto in senso generale e non ha parlato di segreto professionale. La sua dichiarazione non fa del resto nemmeno dubitare della sua credibilità in qualità di teste, avendo fornito delle spiegazioni lineari in merito presso il Ministero pubblico. Ne consegue che la disposizione di cui all’art. 307 CP non appare applicabile nemmeno in relazione a questa fattispecie.