Ritengono infine che “(…) il fatto che il testimone, citato da una parte, formuli delle affermazioni precise importanti, che in quanto estreme contraddicono quanto asserito dalla parte coinvolta (il dott. __________ parla unicamente di confidenzialità), è circostanza interessante ed utile in un’ottica generale (quindi di credibilità della teste), siccome fornisce delle indicazioni sulla sua effettiva oggettività”, asserendo inoltre che “sapere poi se i commissari __________ erano o meno tenuti al segreto, visti gli sviluppi intervenuti a seguito delle legittime rimostranze del prof. __________, è un fatto attinente alla causa siccome atto ad influire sulla valutazione dell’agire del dott.