In sede di risposta alle domande di parte civile (vedi pag. 5 terzo paragrafo) tuttavia la denunciata ha ammesso sussistere “una differenza fra l’obbligo al segreto professionale ed il dovere di confidenzialità”, sostenendo che “data tale ammissione è palese osservare come - contrariamente a quanto vuol far credere la denunciata - lo stesso __________ (…) parla di “confidentialité” e non di segreto (…)” (istanza di promozione dell’accusa 6/7.8.2003, p. 4). Ritengono infine che “(…) il fatto che il testimone, citato da una parte, formuli delle affermazioni precise importanti, che in quanto estreme contraddicono quanto asserito dalla parte coinvolta (il dott.