che “è possibile che fra gennaio e maggio 2002 abbia avuto luogo un’ulteriore riunione” (AI 6, verbale d’interrogatorio 4.7.2003, p. 2). Giova inoltre osservare che punibile è soltanto colui che dichiara il falso sui fatti della causa, ossia nella misura in cui la dichiarazione è in connessione con la chiarificazione oppure con l’accertamento della fattispecie, che è oggetto della procedura, ove vengono, tra l’altro, inglobate le risposte a domande che tendono ad esaminare la credibilità oppure l’attendibilità delle dichiarazioni del teste sulla fattispecie (cfr. A. DONATSCH / W. WOHLERS, op. cit., p. 428 e rif.; BSK StGB II - V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., n. 18 ad art. 307 CP;