se il dichiarante ha prestato giuramento o ha promesso solennemente di dire la verità, la pena è della reclusione sino a cinque anni o della detenzione non inferiore a sei mesi (art. 307 cpv. 2 CP); la pena è della detenzione sino a sei mesi se la falsità concerne fatti non influenti sulla decisione del giudice (art. 307 cpv. 3 CP) - presuppone, dal profilo soggettivo, intenzionalità da parte dell’autore; il dolo eventuale è comunque sufficiente (cfr. A. DONATSCH / W. WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3. ed., Zurigo 2004, p. 430 e 431;