{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-12-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-257_2004-12-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=47705&nX40_KEY=4922996&nTrefferzeile=69&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d6c5ae4f2aec539e47669c753d68ac12"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.257"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 13.12.2004 60.2003.257"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 13.12.2004 60.2003.257"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 13.12.2004 60.2003.257"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. falsa testimonianza."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:53:53", "Checksum": "83ed6263bbaa2ee4abbb677bb7971ce5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 13.12.2004 60.2003.257\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. falsa testimonianza.\n\n3.3.\nGli istanti ritengono altresì che la denunciata avrebbe dichiarato il falso affermando che \"(…) i membri di __________ “sono vincolati dal segreto (…)”\" (istanza di promozione dell’accusa 6/7.8.2003, p. 3; doc. B allegato alla denuncia penale 17/22.4.2003, verbale di udienza 17.3.2003, p. 3). Asseriscono inoltre che essa, dinanzi al magistrato inquirente, “(…) ha reiterato l’affermazione secondo cui i membri di __________ sarebbero stati vincolati dal segreto. (…). In sede di risposta alle domande di parte civile (vedi pag. 5 terzo paragrafo) tuttavia la denunciata ha ammesso sussistere “una differenza fra l’obbligo al segreto professionale ed il dovere di confidenzialità”, sostenendo che “data tale ammissione è palese osservare come - contrariamente a quanto vuol far credere la denunciata - lo stesso __________ (…) parla di “confidentialité” e non di segreto (…)” (istanza di promozione dell’accusa 6/7.8.2003, p. 4). Ritengono infine che “(…) il fatto che il testimone, citato da una parte, formuli delle affermazioni precise importanti, che in quanto estreme contraddicono quanto asserito dalla parte coinvolta (il dott. __________ parla unicamente di confidenzialità), è circostanza interessante ed utile in un’ottica generale (quindi di credibilità della teste), siccome fornisce delle indicazioni sulla sua effettiva oggettività”, asserendo inoltre che “sapere poi se i commissari __________ erano o meno tenuti al segreto, visti gli sviluppi intervenuti a seguito delle legittime rimostranze del prof. __________, è un fatto attinente alla causa siccome atto ad influire sulla valutazione dell’agire del dott. __________” (istanza di promozione dell’accusa 6/7.8.2003, p. 5).\nA questo riguardo occorre evidenziare che la denunciata nel corso del suo interrogatorio tenutosi presso il Ministero pubblico ha confermato il contenuto e la veridicità della dichiarazione resa in sede civile, ossia che “le sedute di __________ non sono pubbliche e i membri sono vincolati dal segreto, cosa questa puntualizzata sin dall’inizio dal prof. __________ e necessità sottolineata anche dal dr. __________” (AI 6, verbale d’interrogatorio 4.7.2003, p. 2; doc. B allegato alla denuncia penale 17/22.4.2003, verbale di udienza 17.3.2003, p. 3). Ha poi aggiunto che “fin dall’inizio dell’attività della commissione il suo presidente aveva reso attento i membri a non voler divulgare quanto la commissione avesse a decidere affinché non ci fosse una circolazione abusiva e delle interpretazioni arbitrarie di quanto all’interno della commissione si avesse a discutere”, che “l’appello a questa forma di discrezione ci è stata ripetuta pure in seguito ed in particolare allorquando la commissione ha esaminato delle candidature (dossier di persone) e rispettivamente ha discusso dei problemi che concernevano il prof. __________ in relazione alla procedura civile ticinese relativa alla __________ così come quando si ebbe a discutere dell’esclusione del dott. __________ dalla commissione”, producendo il verbale di audizione di __________ __________ “(…) con particolare riferimento alla risposta data alle domande 15 e 16 a pag. 4” (AI 6, verbale d’interrogatorio 4.7.2003, p. 2 e 3; doc. A ivi allegato).\nDal verbale della seduta della __________ tenutasi il 19.9.2001 emerge effettivamente che “____________________rappelle le principe de confidentialité qu’il faut respecter pour la bonne marche du travail de la __________”, che quest’ultimo “(…) suggère de faire preuve d’une certaine réserve tout en prévenant les fausses rumeurs. __________ encourage un èchange d’informations sans dévoiler d’éventuelles décisions” (doc. E allegato alla denuncia penale 17/22.4.2003, verbale di seduta del 20.9.2001, p. 1) e inoltre che __________ __________, sentito in via rogatoriale dal Tribunal civil __________ ha in particolare dichiarato che “les agissements de __________ constituaient une violation de son devoir de confidentialité, (…)” (AI 6 - doc. A, verbale di audizione 17.12.2002, p. 4). Ora, il fatto che la denunciata, in sede civile, abbia utilizzato il termine “segreto” invece del termine “confidenzialità”, e abbia confermato la veridicità ed il contenuto della sua affermazione dinanzi al procuratore pubblico, non è affatto in contrasto con quanto affermato da __________ e da __________, i quali hanno soltanto utilizzato un termine meno incisivo. Si rileva inoltre che la denunciata ha parlato di segreto in senso generale e non ha parlato di segreto professionale. La sua dichiarazione non fa del resto nemmeno dubitare della sua credibilità in qualità di teste, avendo fornito delle spiegazioni lineari in merito presso il Ministero pubblico. Ne consegue che la disposizione di cui all’art. 307 CP non appare applicabile nemmeno in relazione a questa fattispecie.\n"}