{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-12-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-257_2004-12-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=47705&nX40_KEY=4922996&nTrefferzeile=69&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d6c5ae4f2aec539e47669c753d68ac12"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.257"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 13.12.2004 60.2003.257"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 13.12.2004 60.2003.257"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 13.12.2004 60.2003.257"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. falsa testimonianza."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:53:53", "Checksum": "83ed6263bbaa2ee4abbb677bb7971ce5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 13.12.2004 60.2003.257\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. falsa testimonianza.\n\n\nIl reato di cui all’art. 307 cpv. 1 CP - secondo cui è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione chiunque come testimonio, perito, traduttore od interprete in un procedimento giudiziario, fa sui fatti della causa una falsa deposizione, una falsa constatazione o fornisce una falsa perizia o traduce falsamente; se il dichiarante ha prestato giuramento o ha promesso solennemente di dire la verità, la pena è della reclusione sino a cinque anni o della detenzione non inferiore a sei mesi (art. 307 cpv. 2 CP); la pena è della detenzione sino a sei mesi se la falsità concerne fatti non influenti sulla decisione del giudice (art. 307 cpv. 3 CP) - presuppone, dal profilo soggettivo, intenzionalità da parte dell’autore; il dolo eventuale è comunque sufficiente (cfr. A. DONATSCH / W. WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3. ed., Zurigo 2004, p. 430 e 431; BSK StGB II - V. DELNON / B. RÜDY, Basilea 2003, n. 29 ad art. 307 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 15 ad art. 307 CP; G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 5. ed., Berna 2000, § 54 n. 36; B. CORBOZ, Les principales infractions en droit suisse, volume II, Berna 2002, n. 46 ad art. 307 CP). L’ignoranza e l’errore escludono il dolo (cfr. decisioni CRP 17.11.1997 in re C. A. e F. A. e 5.12.1997 in re E. L., pubblicate in REP. 1997 n. 91).\n3.2.\nGli istanti sostengono innanzitutto che la denunciata, sentita in qualità di teste in sede civile, avrebbe dichiarato il falso asserendo \"(…) di avere partecipato “a tutte le sedute di __________ dalla sua fondazione fino al 2002” (…)\", che contrariamente a quanto ha ritenuto il procuratore pubblico nella decisione impugnata sarebbe \"(…) piuttosto evidente che - sapere se la teste era o meno presente a tutte le riunioni di __________ (luogo in cui sono principalmente avvenute le violazioni della personalità oggetto del procedimento civile) - è circostanza importante per conoscere cosa la teste ha avuto modo di percepire direttamente e cosa ella possa riferire con sufficiente sicurezza in merito alle affermazioni ed all’atteggiamento negativo che il dott. __________ ha tenuto nei confronti di __________” e che “la domanda intesa ad indicare la sua effettiva presenza alle riunioni, sicuramente, costituiva un elemento essenziale per verificare la credibilità del teste” (istanza di promozione dell’accusa 6/7.8.2003, p. 3 e 5; doc. B allegato alla denuncia penale 17/22.4.2003, verbale di udienza 17.3.2003, p. 2).\nOra, a prescindere dal fatto che gli istanti non hanno indicato seri e concreti indizi di colpevolezza a carico della denunciata, non appare in ogni modo che essa abbia voluto o abbia preso in considerazione di dichiarare il falso in sede civile. La denunciata interrogata al proposito dinanzi al magistrato inquirente ha, difatti, affermato che “(…) tengo a precisare che in occasione della risposta orale e non immediatamente versata a verbale mi ricordo di aver dichiarato che mi sembrava aver partecipato a tutte le riunioni”, che “la domanda mirava a conoscere in effetti se io ero la persona competente per la questione relativa all’osteopatia e non tanto a mio giudizio se io avessi veramente partecipato a tutte le riunioni” e che “ciò non di meno mi ricordo perfettamente che il Giudice mi aveva chiesto se avevo partecipato a tutte le riunioni” (AI 6, verbale d’interrogatorio 4.7.2003, p. 2). Ha inoltre asserito che “al momento della rilettura del verbale, che preciso essere in italiano mentre io sono di lingua madre francese, non ho prestato particolare attenzione a questa frase”, di riconoscere effettivamente “(…) di non aver partecipato ad una riunione e precisamente a quella del 19.09.2001” e di aver in ogni caso “(…) partecipato a tutte le altre riunioni che, dopo consultazione della mia documentazione, posso quantificare in sette sedute compresa quella del 19.09.2001” e che “è possibile che fra gennaio e maggio 2002 abbia avuto luogo un’ulteriore riunione” (AI 6, verbale d’interrogatorio 4.7.2003, p. 2).\nGiova inoltre osservare che punibile è soltanto colui che dichiara il falso sui fatti della causa, ossia nella misura in cui la dichiarazione è in connessione con la chiarificazione oppure con l’accertamento della fattispecie, che è oggetto della procedura, ove vengono, tra l’altro, inglobate le risposte a domande che tendono ad esaminare la credibilità oppure l’attendibilità delle dichiarazioni del teste sulla fattispecie (cfr. A. DONATSCH / W. WOHLERS, op. cit., p. 428 e rif.; BSK StGB II - V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., n. 18 ad art. 307 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 30 ss. ad art. 307 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 13 ad art. 307 CP).\nOra, se è vero che la denunciata in sede civile ha sostenuto di aver partecipato a tutte le riunioni di __________ e successivamente dinanzi al procuratore pubblico ha precisato, previo consultazione della documentazione, di non aver effettivamente partecipato alla seduta del 19.9.2001, è altrettanto vero che essa ha comunque dichiarato di essere stata presente alle altre sedute. Dalla lettura del verbale di audizione 17.3.2003 non appare inoltre - contrariamente a quanto asseriscono gli istanti -, che in quel frangente sia stata messa in discussione la credibilità della teste, essendo da considerarsi un’affermazione di parte che non trova alcun riscontro oggettivo negli atti. La denunciata ha in ogni caso avuto modo di esprimere la sua opinione sull’atteggiamento assunto dal dr. __________ in relazione alla __________ (cfr. doc. B allegato alla denuncia penale 17/22.4.2003, verbale di udienza 17.3.2003, p. 3). Per il che, la questione non merita ulteriore approfondimento ed il decreto impugnato non può che essere confermato in relazione a questa fattispecie.\n"}