{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-12-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-257_2004-12-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=47705&nX40_KEY=4922996&nTrefferzeile=69&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d6c5ae4f2aec539e47669c753d68ac12"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.257"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 13.12.2004 60.2003.257"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 13.12.2004 60.2003.257"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 13.12.2004 60.2003.257"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. falsa testimonianza."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:53:53", "Checksum": "83ed6263bbaa2ee4abbb677bb7971ce5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 13.12.2004 60.2003.257\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. falsa testimonianza.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nDaniela Rüegg, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 6/7.8.2003 presentata da\n|\n|\nIS 1 , IS 2 ,\n|\n|\n|\n|\nin relazione |\n|\n|\n|\nal decreto di non luogo a procedere 28.7.2003 emanato dal procuratore pubblico Moreno Capella nell’ambito del procedimento penale dipendente dalle denunce 16.4.2003 e 10.7.2003 (recte: 17/22.4.2003, rispettivamente 10/11.7.2003) nei confronti di ______________________________ PI 1, __________ (patr. da avv. __________ PA 2, __________), per titolo di falsa testimonianza; |\nrichiamate le osservazioni 12.8.2003 del procuratore pubblico e 19/20.8.2003 di __________ PI 1, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. Con esposto 17/22.4.2003 la IS 1, con sede a __________, rappresentata dal rettore “pro tempore” prof. __________ __________, e la IS 2, __________, rappresentata dall’amministratrice unica __________ __________, hanno sporto denuncia penale nei confronti dell’avv. __________ PI 1 per titolo di falsa testimonianza, in relazione alla sua deposizione resa in sede civile il 17.3.2003 presso la Pretura di __________, nell’ambito della causa civile ordinaria promossa in data 29.11.2001 dai denuncianti nei confronti del dr. __________ __________ (cfr. inc. __________ della Pretura di __________; denuncia penale 17/22.4.2003).\nb. A seguito dell’interrogatorio della denunciata tenutosi il 4.7.2003 dinanzi al procuratore pubblico (cfr., al proposito, AI 6), con scritto 10/11.7.2003 il patrocinatore dei denuncianti ha informato il Ministero pubblico che la stessa avrebbe formulato altre dichiarazioni inveritiere (cfr., al proposito, AI 8).\nc.Con decisione 28.7.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia, ritenendo in sostanza che la disposizione di cui all’art. 307 CP non è applicabile al caso in esame (cfr. decreto di non luogo a procedere 28.7.2003). Delle sue motivazioni si dirà, se indispensabile, in diritto.\nd. Con la presente tempestiva istanza la IS 1 e la IS 2 chiedono di promuovere l’accusa nei confronti di __________ PI 1 per titolo di falsa testimonianza “(…) avendo la medesima - sapendo di dire cosa falsa - asserito: di essere stata presente a tutte le riunioni di __________, che i membri di __________ erano tenuti al segreto, che __________ era riconosciuta al contrario di __________” e postulano inoltre che l’istruzione del processo abbia luogo per opera di un altro procuratore pubblico per procedere all’interrogatorio del Pretore di __________ avv. __________ __________ e del prof. __________ __________, protestando tassa di giustizia, spese e ripetibili (istanza di promozione dell’accusa 6/7.8.2003, p. 7 e 8). Delle loro motivazioni così come delle osservazioni del magistrato inquirente e di __________ PI 1 si dirà, laddove necessario, in seguito.\n1. In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.\nIl primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.\nIn questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.\nSeconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.\n2. Prima di entrare nel merito della vertenza occorre rilevare che in data 29.11.2001 la IS 1 e la IS 2 hanno presentato una petizione alla Pretura competente nei confronti del dr. __________ __________, apparentemente presidente della __________, chiedendo di ordinare a quest’ultimo “(…) di non più formulare - in qualsivoglia forma - esternazioni avverso __________ quanto ai corsi di osteopatia da essa promossa sia nel corso di riunioni di __________, sia verso terzi”, postulando inoltre che venga accertata “(…) l’illiceità della lesione connessa alle esternazioni menzionate nella (…) petizione ed in particolare a quelle del 31 ottobre 2001 durante la riunione di __________ avvenuta a __________”, invocando gli art. 28 ss. CCS (doc. A allegato alla denuncia penale 17/22.4.2003, petizione 29.11.2001, p. 7).\n3. 3.1."}