Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà agli istanti congrue ripetibili. Per questi motivi, richiamati gli art. 184 ss. CPP, 24, 303, 307 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L'istanza è parzialmente accolta. § Di conseguenza: 1.1. Il decreto di non luogo a procedere 22.7.2003 è parzialmente annullato. 1.2. Il procuratore pubblico completerà le informazioni preliminari ai sensi dei considerandi e si pronuncerà sul seguito dell’azione penale. 2.Non si prelevano tassa di giustizia e spese.