Per quanto concerne, per contro, le ipotesi di reato di falsa testimonianza, rispettivamente istigazione a falsa testimonianza sollevate dagli istanti in questa sede, il decreto di non luogo a procedere va tutelato, ritenuto che il presente gravame difetta della loro legittimazione ed è quindi da considerarsi irricevibile. Il procuratore pubblico ha, se del caso, la facoltà di procedere alla riapertura di questo procedimento penale, nella misura in cui si dovessero scoprire nuove prove (cfr. art. 187 CPP).