{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-12-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-254_2004-12-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=47711&nX40_KEY=4922996&nTrefferzeile=66&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "17b1593552dce85c31827a36b0d859a2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.254"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 13.12.2004 60.2003.254"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 13.12.2004 60.2003.254"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 13.12.2004 60.2003.254"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. decreto di non luogo a procedere parzialmente annullato. legittimazione (falsa testimonianza). falsa testimonianza. denuncia mendace."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:42:45", "Checksum": "ec9b7501d1508e74cbf61c62c05ddaaf", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 13.12.2004 60.2003.254\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. decreto di non luogo a procedere parzialmente annullato. legittimazione (falsa testimonianza). falsa testimonianza. denuncia mendace.\n\n1.2.\nGiusta l'art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell'accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari.\nLa completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza, oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n. 110).\n2.Prima di entrare nel merito della vertenza occorre ricordare che in data 29.4.1994 la CE fu __________ __________ __________ composta da __________ PI 1 (__________) e __________ PI 2 (__________), per il tramite della loro rappresentante __________ __________, ha ceduto e venduto la particella di cui al mappale no. __________ RFD di __________ ai coniugi __________ e __________ __________ per il prezzo di CHF 500'000.-- (cfr. AI 1 - doc. M, inc. __________, copia rogito no. 26 dell’avv. __________ __________ IS 2, notaio). Si rileva al proposito che in data 31.3.1994 è stata autenticata, sempre dal notaio __________ __________ IS 2, la firma apposta da __________ PI 2 sulla procura allegata quale doc. B al rogito, da cui emerge che egli ha conferito procura a __________ __________ allo scopo di vendere la predetta particella (cfr. AI 1 - doc. M, inc. __________, copia procura sottoscritta da __________ PI 2 quale inserto B al rogito no. 26).\nIn data 5.10.1998 __________ PI 1 e __________ PI 2 hanno presentato alla Pretura di ______________________________ una petizione contro gli acquirenti della particella, asserendo in sostanza che il rogito firmato il 29.4.1994 sarebbe nullo, ritenuto che __________ PI 2 al momento della sottoscrizione “(…) non aveva ancora raggiunto la maggiore età e non possedeva quindi la piena capacità di agire”, in base alle disposizioni di cui agli art. 14 vCCS e art. 35 ss. LDIP; in conseguenza di ciò egli “(…) non poteva rilasciare validamente una procura per la vendita della proprietà” (cfr. AI 1 - doc. B, inc. __________, petizione 5.10.1998, p. 5 e 8). Con risposta 7.1.1999 gli acquirenti __________ e __________ __________, per il tramite del loro legale avv. __________ __________, hanno chiesto la reiezione della petizione, asserendo essenzialmente che __________ PI 2 al momento della sottoscrizione della procura del 31.3.1994 e dell’atto pubblico in data 29.4.1994 era maggiorenne, essendo cittadino __________ e in quel periodo era domiciliato a __________, ritenendo quindi valido il contratto di compravendita concluso tra le parti (cfr. AI 1 - doc. C, inc. __________, risposta 7.1.1999). Con replica 5.2.1999 gli attori hanno apportato un fatto nuovo, asseverando che la procura rilasciata da __________ PI 2 sarebbe stata sottoscritta prima del 31.3.1994, verosimilmente nell’autunno del 1993, periodo in cui era ancora minorenne e sostenendo contestualmente che, sia in base al diritto svizzero sia in base a quello __________, il contratto 29.4.1994 è da ritenersi nullo (cfr. AI 1 - doc. D, inc. __________, replica 5.2.1999). Con duplica 25.3.1999 i convenuti hanno ribadito che la procura sarebbe stata firmata il 30.3.1994 e non in precedenza, motivo per cui sarebbe da ritenersi valida, così come il contratto di compravendita del 29.4.1994 (cfr. AI 1 - doc. E, inc. __________, duplica 25.3.1999).\nNel corso dell’istruttoria sono state sentite diverse persone allo scopo di stabilire il momento preciso in cui __________ PI 2 ha firmato la procura quale inserto B dell’atto notarile ed accertare la validità del contratto di compravendita (cfr. verbali di udienza dell’inc. __________).\n3. 3.1.\nGiusta l'art. 186 cpv. 1 CPP la legittimazione a presentare istanza di promozione dell'accusa compete unicamente alla parte civile, vale a dire alla persona danneggiata moralmente o materialmente dal reato (art. 69 cpv. 1 CPP). Secondo dottrina e giurisprudenza può tuttavia costituirsi parte civile solo la persona fisica o giuridica attualmente, direttamente e personalmente lesa nel suo bene giuridico (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 1 ad art. 69 CPP e riferimenti ivi citati)."}