Si rileva infine che con il presente gravame l’istante chiede di promuovere l’accusa nei confronti di terzi ignoti, omettendo di precisare il nominativo del/dei presunto/i autore/i. Anche sotto questo aspetto il gravame è da dichiararsi irricevibile, siccome la promozione dell’accusa può essere ordinata solo nei confronti di una determinata persona (cfr., al proposito, art. 188 lit. a CPP). 6. Visto quanto precede, l’istanza va dichiarata irricevibile. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza. Per questi motivi, richiamati gli art. 184 ss. CPP, 307 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. L’istanza è irricevibile.