pag. 26)" (istanza di promozione dell’accusa 28/29.7.2003, p. 2 e 3), non dimostra che egli abbia intenzionalmente scritto il falso, essendo pure questa un’argomentazione di parte che non trova alcun riscontro oggettivo negli atti. Si ricorda nuovamente che l’ignoranza o l’errore escludono l’applicazione di cui all’art. 307 CP. Nemmeno il contenuto dello scritto 17.2.1994 trasmesso dal denunciato all’istante è penalmente rilevante (cfr., al proposito, istanza di promozione dell’accusa 28/29.7.2003, p. 2; doc. L ivi allegato).