Il reato di cui all’art. 307 cpv. 1 CP - secondo cui è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione chiunque come testimonio, perito, traduttore od interprete in un procedimento giudiziario, fa sui fatti della causa una falsa deposizione, una falsa constatazione o fornisce una falsa perizia o traduce falsamente; se il dichiarante ha prestato giuramento o ha promesso solennemente di dire la verità, la pena è della reclusione sino a cinque anni o della detenzione non inferiore a sei mesi (art. 307 cpv. 2 CP); la pena è della detenzione sino a sei mesi se la falsità concerne fatti non influenti sulla decisione del giudice (art. 307 cpv.