L’istante inoltre contesta sostanzialmente l’operato dei denunciati, senza tuttavia indicare seri e concreti indizi di colpevolezza a loro carico e senza confrontarsi sufficientemente con i presupposti oggettivi e soggettivi del reato ipotizzato. Ciò non è evidentemente sufficiente per promuovere l’accusa. Per questo motivo il gravame è da dichiararsi irricevibile. A prescindere dall’irricevibilità dell’istanza, il decreto impugnato andrebbe in ogni modo confermato nel merito. 3. 3.1. Il reato di cui all’art. 307 cpv.