d. Con decisione 15.7.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia 19/24.6.2003, rilevando in particolare che non è “(…) questa la via per ripresentare (se non nuovamente contestare) asserite censure o ritenute manchevolezze (sia procedurali che probatorie) di cui il denunciante sarebbe stato a suo dire vittima nel contesto della procedura civile” (decreto di non luogo a procedere 15.7.2003, p. 5). Ha inoltre evidenziato che “(…), agli atti non vi è alcuna prova chiara, manifesta e non di parte che testimoni come anche solo da un punto di vista oggettivo (e quindi nel merito) i tre denunciati, al momento della stesura delle loro perizie e