{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-03-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-245_2010-03-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=36938&nX40_KEY=4921849&nTrefferzeile=68&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e9d1d1ec25a34b301b77607e99901c89"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.245"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (publiziert) 60.2003.245"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (publié) 60.2003.245"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (pubblicato) 60.2003.245"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ISTANZA DI PROMOZIONE DELL'ACCUSA, FALSA TESTIMONIANZA, FALSA PERIZIA, RICEVIBILITÂ"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:37:25", "Checksum": "c04d5833e9f209442a261147ace3f609", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (pubblicato) 60.2003.245\nRegesto:\nISTANZA DI PROMOZIONE DELL'ACCUSA, FALSA TESTIMONIANZA, FALSA PERIZIA, RICEVIBILITÂ\n\n3.3.\nCiò posto e ritenuto che dagli atti - già dal profilo soggettivo - non emergono seri e concreti indizi di colpevolezza a carico dei denunciati in relazione all’ipotesi di reato ipotizzato, si può prescindere dall’esame degli altri presupposti di cui all’art. 307 CP.\nOccorre al proposito evidenziare che le problematiche sollevate dall’istante sembrano invero rivestire una connotazione di natura civilistica, che andavano, se del caso, risolte in quella specifica sede. La questione non merita pertanto ulteriore approfondimento ed il decreto impugnato non può che essere confermato.\n4. Non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (decisione TF 6P.73/2004 dell'11.10.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP).\n5. Si rileva infine che con il presente gravame l’istante chiede di promuovere l’accusa nei confronti di terzi ignoti, omettendo di precisare il nominativo del/dei presunto/i autore/i. Anche sotto questo aspetto il gravame è da dichiararsi irricevibile, siccome la promozione dell’accusa può essere ordinata solo nei confronti di una determinata persona (cfr., al proposito, art. 188 lit. a CPP).\n6. Visto quanto precede, l’istanza va dichiarata irricevibile. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 184 ss. CPP, 307 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra disposizione applicabile,\npronuncia\n1. L’istanza è irricevibile.\n2. La tassa di giustizia di CHF 550.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi fr. 600.-- (seicento), sono poste a carico di __________ IS 1,\n__________, che rifonderà a __________ PI 2, __________, e a __________ PI 3, __________, ciascuno CHF 400.-- (quattrocento) a titolo di ripetibili di questa sede.\n, 3. Intimazione:\n|\nterzi implicati |\n1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3\n|\nPer la Camera dei ricorsi penali\nIl presidente La segretaria"}