{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-03-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-245_2010-03-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=36938&nX40_KEY=4921849&nTrefferzeile=68&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e9d1d1ec25a34b301b77607e99901c89"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.245"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (publiziert) 60.2003.245"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (publié) 60.2003.245"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (pubblicato) 60.2003.245"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ISTANZA DI PROMOZIONE DELL'ACCUSA, FALSA TESTIMONIANZA, FALSA PERIZIA, RICEVIBILITÂ"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:37:25", "Checksum": "c04d5833e9f209442a261147ace3f609", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (pubblicato) 60.2003.245\nRegesto:\nISTANZA DI PROMOZIONE DELL'ACCUSA, FALSA TESTIMONIANZA, FALSA PERIZIA, RICEVIBILITÂ\n\n\nCirca l’operato di __________ PI 3 l’istante ritiene che egli \"(…) avrebbe dovuto (…) consultare le perizie di PI 1 e PI 2 e rilevare le ev. inesattezze e assurdità, dando poi il suo giudizio. In questo modo egli avrebbe potuto giustificare se e per quale motivo riteneva valide la perizia\", asseverando che egli “(…) si è invece lanciato alla cieca teorizzando e concludendo senza argomentazione di base scientifica pertinente\" e che \"avallando quanto detto da PI 1 e da PI 2 e senza entrare volutamente nella consultazione critica dei referti egli ha intenzionalmente appoggiato e sostenuto l’inesattezza e la falsità di quanto scritto dagli altri due periti\" (istanza di promozione dell’accusa 28/29.7.2003, p. 3 e 4; denuncia penale 19/24.6.2003, p. 5). L’istante, per suffragare la sua tesi accusatoria, si basa sulle conclusioni della perizia di parte di __________ __________, in cui quest’ultimo contesta l’operato di __________ PI 3 (cfr., al proposito doc. G, p. 23 e 24). Questa perizia tuttavia non comprova in alcun modo che __________ PI 3 con l’allestimento dei referti peritali del 9.12.1997 e 30.10.1998 (cfr. al proposito doc. D e doc. E allegati alla denuncia penale 19/24.6.2003) abbia intenzionalmente fornito delle informazioni inveritiere, ritenuto inoltre che, come esposto in precedenza, l’ignoranza e l’errore escludono il dolo (cfr. decisioni CRP 17.11.1997 in re C. A. e F. A. e 5.12.1997 in re E. L., pubblicate in REP. 1997 n. 91).\n3.2.3.\nInfine, dalla documentazione agli atti risulta che nemmeno __________ PI 1 abbia assunto un atteggiamento penalmente rilevante.\nDalla perizia di parte 6.1.1998 allestita da __________ __________ (cfr. doc. F, in particolare p. 12, allegata denuncia penale 19/24.6.2003; istanza di promozione dell’accusa 28/29.7.2003, p. 2; denuncia penale 19/24.6.2003, p. 4) non emerge che il denunciato avrebbe intenzionalmente redatto dei reperti peritali falsi.\nL’asserzione dell’istante secondo cui __________ PI 1 avrebbe affermato il falso essendosi \"(…) cimentato nel determinare in maniera del tutto arbitraria e contraria alle regole dell’arte scientifica, la resa energetica del tetto Elioform (…)\" e non avendo nemmeno \"(…) considerato volutamente il valore di isolazione “K” su tutte le pareti esterne degli edifici composte da 3 strati di 3 cm ciascuno (tot 9 cm) di cappotto (intonaco) isolante\", che \"(…). Dal doc. N si evince come la ditta __________ __________, che ha fornito poi l’intonaco isolante, sin dalla fase progettuale, abbia indicato il coefficiente di trasmissione termico (valore K) a seconda dello spessore dell’intonaco con valori aggirantisi tra lo 0.76 (4 cm di intonaco e lo 0.59 (6 cm di intonaco)\" e che egli \"(…) invece indica del tutto arbitrariamente tale valore in 1.50 (cfr. doc. C, ad es. pag. 26)\" (istanza di promozione dell’accusa 28/29.7.2003, p. 2 e 3), non dimostra che egli abbia intenzionalmente scritto il falso, essendo pure questa un’argomentazione di parte che non trova alcun riscontro oggettivo negli atti. Si ricorda nuovamente che l’ignoranza o l’errore escludono l’applicazione di cui all’art. 307 CP. Nemmeno il contenuto dello scritto 17.2.1994 trasmesso dal denunciato all’istante è penalmente rilevante (cfr., al proposito, istanza di promozione dell’accusa 28/29.7.2003, p. 2; doc. L ivi allegato).\n"}