{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-03-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-245_2010-03-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=36938&nX40_KEY=4921849&nTrefferzeile=68&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e9d1d1ec25a34b301b77607e99901c89"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.245"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (publiziert) 60.2003.245"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (publié) 60.2003.245"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (pubblicato) 60.2003.245"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ISTANZA DI PROMOZIONE DELL'ACCUSA, FALSA TESTIMONIANZA, FALSA PERIZIA, RICEVIBILITÂ"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:37:25", "Checksum": "c04d5833e9f209442a261147ace3f609", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (pubblicato) 60.2003.245\nRegesto:\nISTANZA DI PROMOZIONE DELL'ACCUSA, FALSA TESTIMONIANZA, FALSA PERIZIA, RICEVIBILITÂ\n\n3.2.\nL’istante, per corroborare la sua tesi accusatoria, si avvale delle perizie di parte da lui commissionate ed allestite il 6.1.1998, rispettivamente il 20.7.1999, da __________ (cfr. doc. F e G allegati alla denuncia penale 19/24.6.2003).\n3.2.1.\nL’istante, in relazione all’operato di __________ PI 2 ribadisce che \"(…) fu lui a riprogettare l’impianto ancor oggi esistente con uno schema identico a quello realizzato da IS 1, ma aggiungendo il registro di accumulazione dell’energia solare nel terreno, quando invece IS 1 lo aveva concepito con partenze già predisposte a questo scopo e inoltre con accumulazione in appositi serbatoi”, asseverando che egli avrebbe “(…) dunque agito con l’intenzione di poter acquisire l’incarico __________ __________ e quindi finalmente accaparrarsi il cliente a scapito di IS 1 (cfr. i due schemi prodotti nell’incarto della Pretura di ____________________)\" (istanza di promozione dell’accusa 28/29.7.2003, p. 3; denuncia penale 19/24.6.2003, p. 4). Ribadisce altresì che egli, unitamente agli altri due periti, sarebbe giunto a conclusioni \"(…) assolutamente insostenibili\" e di aver pure reso una falsa testimonianza dinanzi al Pretore (istanza di promozione dell’accusa 28/29.7.2003, p. 4; denuncia penale 19/24.6.2003, p. 5).\nGiova innanzitutto ricordare che, come del resto rettamente rilevato da __________ PI 2 nelle sue osservazioni 6/7.8.2003 (cfr. osservazioni 6/7.8.2003, p. 3), la perizia da lui allestita il 21.5.1993 gli è stata commissionata dalla __________, la quale l’ha prodotta nella fase d’introduzione della causa civile. Trattandosi di una perizia di parte e non essendo __________ PI 2 stato nominato quale perito giudiziario nel corso della procedura civile, l’ipotesi di reato di falsa perizia non è applicabile al caso di specie (cfr. BSK StGB II - V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., n. 12 ad art. 307 CP).\nOccorre pertanto stabilire se il contenuto della sua deposizione resa sotto giuramento ed in qualità di teste il 13.2.1996 adempia la fattispecie di cui all’art. 307 CP. Dalla lettura del verbale non si ravvisa alcun agire intenzionale da parte sua e non appare nemmeno che egli abbia voluto oppure abbia preso in considerazione di dichiarare il falso (cfr. verbale di udienza 13.2.1996, inc. __________). Egli, in quella sede, ha semplicemente confermato di aver allestito il rapporto peritale 21.5.1993, fornendo alcune delucidazioni in merito ed esponendo la sua opinione in relazione ai difetti riscontrati all’impianto di riscaldamento installato dalla ditta __________ __________. La tesi dell’istante secondo cui il denunciato avrebbe agito con l’intenzione di ottenere l’incarico da parte __________ e procacciarsi in tal modo questo cliente è un’affermazione di parte che non trova alcun riscontro oggettivo negli atti e del resto non comprova assolutamente che egli avrebbe dichiarato il falso dinanzi al Pretore. Si rileva infine che __________ PI 2 \"(…) conferma ancora oggi la sua deposizione, in particolare la veridicità della medesima\" (osservazioni 6/7.8.2003, p. 3).\nNemmeno l’asserzione dell’istante secondo cui __________ PI 2 e __________ PI 1 \"(…) allorquando invitati dall’istante ad un rilevamento dati di un tetto elioform, (…) hanno declinato l’invito trincerandosi dietro scuse varie e non dimostrando alcuna disponibilità a stabilire la verità (…)\", allegando contestualmente copia di due scritti del 18.2.1994 (cfr. istanza di promozione dell’accusa 28/29.7.2003, p. 2; doc. L e M ivi allegati), è atta dimostrare che il denunciato avrebbe dichiarato il falso mediante la sua deposizione in sede civile. Occorre a questo riguardo evidenziare che con scritto 18.2.1994 __________ PI 2 ha informato l’istante, trasmettendo una copia per conoscenza alla competente Pretura, di essere \"(…) spiacente di dover declinare l’invito all’incontro del 18.2.94 per impegni precedentemente assunti, e visti i brevi termini, impossibili da spostare. Considerato come le misurazioni da lei volute saranno effettuate in presenza di un ingegnere specializzato, saranno sicuramente da ritenere valide e sarà allestito un protocollo al riguardo; la pregherei pertanto volermene trasmettere copia con indicato pure il recapito dello specialista che l’assisterà nell’operazione\" (doc. M allegato all’istanza di promozione dell’accusa 28/29.7.2003). Ora, a prescindere dal fatto che, contrariamente a quanto asserisce l’istante, non appare che il denunciato non abbia voluto collaborare e non abbia voluto stabilire la verità, questa lettera non è comunque atta a comprovare che egli avrebbe assunto un atteggiamento penalmente rilevante.\n3.2.2."}