{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-03-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-245_2010-03-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=36938&nX40_KEY=4921849&nTrefferzeile=68&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e9d1d1ec25a34b301b77607e99901c89"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.245"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (publiziert) 60.2003.245"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (publié) 60.2003.245"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (pubblicato) 60.2003.245"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ISTANZA DI PROMOZIONE DELL'ACCUSA, FALSA TESTIMONIANZA, FALSA PERIZIA, RICEVIBILITÂ"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:37:25", "Checksum": "c04d5833e9f209442a261147ace3f609", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (pubblicato) 60.2003.245\nRegesto:\nISTANZA DI PROMOZIONE DELL'ACCUSA, FALSA TESTIMONIANZA, FALSA PERIZIA, RICEVIBILITÂ\n\n\nL’istante contesta in sostanza le conclusioni cui è giunto il magistrato inquirente in relazione al reato ipotizzato, essendo stato comprovato in sede di denuncia che “(…) i risultati peritali raggiunti sono errati e volutamente falsi (…)”, asserendo di non essere “(…) mai stato convinto che le perizie allestite” dai denunciati “(…) in realtà potevano essere tenute in considerazione, per cui” ha fatto “(…) allestire a sua volta una nuova perizia, di parte, dall’Ufficio di __________ (…)”, esponendo quindi le sue contestazioni (istanza di promozione dell’accusa 28/29.7.2003, p. 2 ss.). Delle altre motivazioni, così come delle osservazioni di __________ PI 2 e di __________ PI 3 si dirà, se indispensabile, in seguito.\nin diritto\n1. In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.\nIl primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.\nIn questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.\nSeconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.\n2. Prima di entrare nel merito della vertenza occorre rilevare che il contenuto del presente gravame corrisponde essenzialmente a quello dell’allegato di denuncia penale 19/24.6.2003, avendo l’istante attuato un semplice “copia e incolla” di alcune parti della denuncia, fornendo alcune precisazioni al punto 3 e al punto 5 dell’istanza di promozione dell’accusa 28/29.7.2003 (cfr. istanza di promozione dell’accusa 28/29.7.2003, p. 2 e 3). L’istante inoltre contesta sostanzialmente l’operato dei denunciati, senza tuttavia indicare seri e concreti indizi di colpevolezza a loro carico e senza confrontarsi sufficientemente con i presupposti oggettivi e soggettivi del reato ipotizzato. Ciò non è evidentemente sufficiente per promuovere l’accusa. Per questo motivo il gravame è da dichiararsi irricevibile.\nA prescindere dall’irricevibilità dell’istanza, il decreto impugnato andrebbe in ogni modo confermato nel merito.\n3. 3.1.\nIl reato di cui all’art. 307 cpv. 1 CP - secondo cui è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione chiunque come testimonio, perito, traduttore od interprete in un procedimento giudiziario, fa sui fatti della causa una falsa deposizione, una falsa constatazione o fornisce una falsa perizia o traduce falsamente; se il dichiarante ha prestato giuramento o ha promesso solennemente di dire la verità, la pena è della reclusione sino a cinque anni o della detenzione non inferiore a sei mesi (art. 307 cpv. 2 CP); la pena è della detenzione sino a sei mesi se la falsità concerne fatti non influenti sulla decisione del giudice (art. 307 cpv. 3 CP) - presuppone, dal profilo soggettivo, intenzionalità da parte dell’autore; il dolo eventuale è comunque sufficiente (cfr. A. DONATSCH / W. WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3. ed., Zurigo 2004, p. 430 e 431; BSK StGB II - V. DELNON / B. RÜDY, Basilea 2003, n. 29 ad art. 307 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 15 ad art. 307 CP; G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 5. ed., Berna 2000, § 54 n. 36; B. CORBOZ, Les principales infractions en droit suisse, volume II, Berna 2002, n. 46 ad art. 307 CP). L’ignoranza e l’errore escludono il dolo (cfr. decisioni CRP 17.11.1997 in re C. A. e F. A. e 5.12.1997 in re E. L., pubblicate in REP. 1997 n. 91).\n"}