{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-03-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-245_2010-03-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=36938&nX40_KEY=4921849&nTrefferzeile=68&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e9d1d1ec25a34b301b77607e99901c89"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.245"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (publiziert) 60.2003.245"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (publié) 60.2003.245"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (pubblicato) 60.2003.245"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ISTANZA DI PROMOZIONE DELL'ACCUSA, FALSA TESTIMONIANZA, FALSA PERIZIA, RICEVIBILITÂ"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:37:25", "Checksum": "c04d5833e9f209442a261147ace3f609", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (pubblicato) 60.2003.245\nRegesto:\nISTANZA DI PROMOZIONE DELL'ACCUSA, FALSA TESTIMONIANZA, FALSA PERIZIA, RICEVIBILITÂ\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nDaniela Rüegg, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 28/29.7.2003 presentata da\n|\n|\nIS 1 ,\n|\n|\n|\n|\nin relazione |\n|\n|\n|\nal decreto di non luogo a procedere 15.7.2003 emanato dal procuratore pubblico Marco Villa nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla denuncia 19/24.6.2003 nei confronti di __________ PI 1, __________, __________ PI 2, __________ (patr. da: avv. __________ PA 1, __________), __________ PI 3, __________ (patr. da: avv. __________ PA 2, __________) e di ignoti, per titolo di falsa testimonianza, rispettivamente falsa perizia; |\npremesso che nella prima pagina dell’istanza 28/29.7.2003 è stato indicato quale patrocinatore di __________ IS 1 l’avv. __________ __________, __________, ma che il gravame è stato sottoscritto personalmente ed esclusivamente dall’istante, la presente decisione viene intimata direttamente a quest’ultimo;\nrichiamate le osservazioni 6.8.2003 del procuratore pubblico, 6/7.8.2003 di __________ PI 2 e 11/12.8.2003 di __________ PI 3, tutte concludenti per la reiezione del gravame;\nrilevato che __________ PI 1 non ha presentato osservazioni;\nritenuto che concluso lo scambio degli allegati, senza riserva di produzione e pertanto in modo inammissibile, l’istante ha prodotto due lettere (del 2/3.12.2003 e del 16/18.8.2004, quest’ultima trasmessa a questa Camera per il tramite dell’avv. __________ __________);\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. Con esposto 19/24.6.2003 __________ IS 1 ha sporto denuncia penale nei confronti di __________ PI 1, __________ PI 2, __________ PI 3 e terzi ignoti, per titolo di falsa testimonianza, falsa perizia, falsa traduzione od interpretazione, in relazione a due cause di natura civile promosse il 18.11.1994 (azione creditoria) ed il 28.9.1993, rispettivamente il 26.8. 1995 (iscrizione di un’ipoteca legale in via provvisoria ed in via definitiva) da __________ IS 1 contro la __________ __________, __________, presso la Pretura di __________ [cfr. inc. __________ e inc. __________], nell’ambito delle quali sono stati nominati quali periti giudiziari __________ PI 1 e __________ PI 3, mentre __________ PI 2 è intervenuto in qualità di perito privato della __________ (cfr. ordinanza 22.2.2000, p. 1 e 2, inc. __________).\nb. In quella sede __________ PI 1 ha allestito una prima perizia come prova a futura memoria nel corso del mese di luglio 1993 e una seconda perizia, quale suo complemento, nel corso del mese di ottobre 1993 (cfr. doc. B e C allegati alla denuncia penale 28/29.7.2003). __________ PI 3, dal canto suo, ha presentato alla Pretura di __________ il proprio referto giudiziario il 9.12.1997 ed il 30.10.1998 ha trasmesso alla medesima la sua completazione (cfr. doc. D e doc. E allegati alla denuncia penale 28/29.7.2003). __________ PI 2 ha invece allestito una perizia di prova a futura a memoria il 21.5.1993 su incarico della __________ __________, che l’ha prodotta in sede di causa; egli è stato successivamente sentito in qualità di teste dinanzi alla competente Pretura (cfr. doc. A allegata alla denuncia penale 28/29.7.2003; suo verbale di audizione del 13.2.1996, __________).\nc. Con sentenza 25.10.2000 il pretore della Giurisdizione di __________ ha respinto le petizioni 18.11.1994 e 26.8.1995 inoltrate da __________ IS 1, accogliendo parzialmente l’azione riconvenzionale presentata dalla controparte, condannando __________ IS 1 al versamento dell’importo di CHF 115'327.--, oltre interessi al 5% dal 22.7.1994 (cfr. sentenza 25.10.2000, inc. __________, p. 8 e 9). Questa sentenza, impugnata successivamente da __________ IS 1, è stata confermata sia dalla II Camera civile del Tribunale d’appello con decisione 9.11.2001, sia dal Tribunale federale con decisione 5.9.2002 (cfr. decisione __________).\nd. Con decisione 15.7.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia 19/24.6.2003, rilevando in particolare che non è “(…) questa la via per ripresentare (se non nuovamente contestare) asserite censure o ritenute manchevolezze (sia procedurali che probatorie) di cui il denunciante sarebbe stato a suo dire vittima nel contesto della procedura civile” (decreto di non luogo a procedere 15.7.2003, p. 5). Ha inoltre evidenziato che “(…), agli atti non vi è alcuna prova chiara, manifesta e non di parte che testimoni come anche solo da un punto di vista oggettivo (e quindi nel merito) i tre denunciati, al momento della stesura delle loro perizie e complementi giudiziari (quindi non per PI 2 __________) rispettivamente in sede di loro audizione in Pretura, avessero detto il falso o allestito delle false perizie” e che dal profilo soggettivo “dagli atti richiamati non vi è alcuna prova o anche solo iniziale indizio atta a comprovare come con le loro perizie e/o audizioni in Pretura i tre denunciati abbiano (ipoteticamente e per denegata ipotesi) intenzionalmente scritto o detto il falso sapendo o volendo espressamente mentire” (decreto di non luogo a procedere 15.7.2003, p. 5). Delle altre motivazioni si dirà, nella misura del necessario, nei considerandi di diritto.\ne. Con il presente tempestivo gravame __________ IS 1 ne postula il suo accoglimento, chiedendo che venga promossa l’accusa nei confronti di __________ PI 1, __________ PI 2, __________ PI 3 e di terzi ignoti, per l’ipotesi di reato di cui all’art. 307 CP (cfr. istanza di promozione dell’accusa 28/29.7.2003, p. 4)."}