ciò significa che sia i patrocinatori presenti, sia l’allora procuratore pubblico non l’hanno neppure presa in considerazione. Non appare nemmeno che il contenuto della frase incriminata sia atto a pregiudicare la reputazione dell’istante e non suscita l’impressione tantomeno il sospetto che essa manchi di quelle qualità di carattere che la fanno apparire degna di rispetto. L’istante per corroborare la sua tesi accusatoria si basa sulla decisione non recente del Tribunale federale (datata 14.7.1972), il quale ha ritenuto che l’accusa di adulterio compromette la reputazione della persona a cui è riferita ed è pertanto lesiva del suo onore (DTF 98 IV 86 ss.).